Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Puglia n. 1278 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, ma resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa dal suo ambito la cognizione di ogni altra domanda comunque correlata al giudicato stesso. Accertato il titolo esecutivo e la sua valenza di cosa giudicata ex art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., e non avendo l’amministrazione né eccepito l’adempimento né giustificato l’inerzia, deve essere ordinata l’integrale esecuzione entro il termine assegnato. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine. La richiesta di astreintes non può trovare accoglimento in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.

Il Fatto

La ricorrente promuove giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente a quello perduto, pari a tre annualità per complessivi euro 1.500,00.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione in copia conforme ai fini dell’esecuzione, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione non si è costituita in giudizio. Con il ricorso la ricorrente domanda l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come ricorso di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., esperibile per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Da tale qualificazione discende il limite cognitivo del giudizio: esso resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, con esclusione di qualsiasi ulteriore domanda a esso correlata.

Il Tribunale verifica quindi i presupposti dell’azione esecutiva avverso la pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, soffermandosi sull’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996: l’azione non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La trasmissione in copia attestata conforme all’atto informatico e il decorso di quel termine risultano pacifici nel testo.

Il Collegio accerta poi la valenza di cosa giudicata della sentenza ex art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., come attestato dalla certificazione del giudice del lavoro. A fronte di tale titolo, l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Su questo presupposto il ricorso è dichiarato fondato e viene ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, procedendo al pagamento delle somme indicate nel titolo.

Quanto alle domande accessorie, la nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine, anche in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause e del ritardo determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione. La condanna alle astreintes è invece respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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