Silenzio sulla sanatoria edilizia e ordine di demolizione (TAR Marche n. 172 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso edilizio, l’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è soggetta al regime del silenzio-diniego: decorsi sessanta giorni senza provvedimento espresso, si forma un diniego tacito della sanatoria e non un assenso. Il provvedimento tacito di rigetto, non impugnato nei termini, diviene definitivo e lascia integra l’efficacia dell’ordinanza di demolizione. La qualificazione dell’intervento operata dall’Amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento non muta il regime normativo applicabile, che resta quello dell’accertamento di conformità. Costituisce principio consolidato che la trasformazione di un garage in civile abitazione non è urbanisticamente irrilevante e richiede il permesso di costruire, anche quando avvenga senza opere.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune e il presupposto verbale di contravvenzione per violazioni urbanistico-edilizie. Il manufatto oggetto del provvedimento era in origine un volume accessorio ad uso garage, realizzato abusivamente e già condonato. Con una D.I.A. successiva la ricorrente aveva dichiarato lavori di recupero dell’accessorio, descritti come semidemolizione e senza variazioni di metratura e cubatura rispetto al condonato.

I sopralluoghi della polizia municipale accertavano interventi del tutto diversi dal titolo dichiarato. La ricorrente deduceva violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, erronea interpretazione del concetto di nuova costruzione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che la D.I.A. avesse assentito la demolizione e ricostruzione e la variazione di destinazione. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato la confermava. In pendenza di causa veniva presentata istanza di sanatoria, sulla quale il Comune restava silente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione del silenzio sulla sanatoria. La comunicazione di avvio del procedimento richiamava l’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, ma la norma applicabile è, all’evidenza, l’art. 36 del medesimo testo, che all’art. 36, comma 3 attribuisce al silenzio valore di provvedimento di diniego. Il diniego tacito, formatosi per l’inutile decorso dei sessanta giorni e non impugnato nei termini, è divenuto definitivo: l’ordinanza di demolizione resta quindi valida ed efficace. La tesi della conclusione tacita in senso favorevole non è condivisibile.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’intervento effettivo: demolizione integrale del fabbricato preesistente, trasformazione della superficie da garage ad appartamento di civile abitazione, realizzazione di un nuovo solaio con creazione di superficie utile al piano primo e modifiche alla sistemazione esterna. La documentazione fotografica e il verbale di sopralluogo confermano la riconducibilità dell’opera a nuova costruzione. Lo stesso interessato, nella denuncia dei lavori in zona sismica, aveva qualificato l’intervento come “nuova costruzione”: la qualificazione dell’istante milita contro la sua tesi difensiva.

La Corte rileva altresì il contrasto con le NTA del PRG. Nella zona omogenea di riferimento sono ammessi recupero, risanamento e ristrutturazione, ma non interventi che incrementino il carico urbanistico, quale è pacificamente quello in questione, né la realizzazione di nuove superfici utili o il cambio di destinazione da accessoria a utile. Richiama il principio pacifico secondo cui la trasformazione di un garage in abitazione richiede il permesso di costruire, con o senza opere (Cons. Stato n. 4199 del 2024; Cons. Stato n. 3654 del 2024; TAR Campania n. 3092 del 2024; TAR Campania n. 31 del 2020).

Il Collegio respinge anche la tesi della variazione di destinazione assentita in via tacita: nessuna richiesta fu mai formulata, e l’istruttoria accertò solo la corrispondenza tra elaborati della D.I.A. e destinazione a garage del condono. La casella sull’abitabilità nella dichiarazione sostitutiva attestava l’accessorietà del manufatto, non una destinazione abitativa, come confermato dal calcolo dell’oblazione parametrato alla superficie non residenziale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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