Carenza di interesse e revoca della selezione: ricorso improcedibile (TAR Puglia n. 1279 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta revoca dell’atto impugnato, che elimini ogni utilità della decisione, determina la carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Il giudice, in omaggio al principio dispositivo, dichiara l’improcedibilità quando la parte ricorrente rappresenti e documenti il venir meno dell’interesse alla prosecuzione. La revoca dell’intera procedura selettiva, disposta dall’amministrazione per sopravvenute esigenze normative, integra una sopravvenienza idonea a rendere priva di oggetto la domanda di annullamento. La complessità dell’evoluzione procedimentale e processuale giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, infermiera alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, ha impugnato l’avviso pubblico di selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa e di coordinamento del ruolo sanitario infermiere, adottato con deliberazione n. 391 del 31 dicembre 2021. Ha chiesto l’annullamento parziale dell’avviso e della scheda di valutazione titoli, deducendo violazione della precedente graduatoria, eccesso di potere, illogicità, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.
L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio sono intervenute plurime sopravvenienze: la pubblicazione di una delibera di conferimento degli incarichi, l’entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Sanità 2019/2021, la revoca delle delibere di conferimento e, da ultimo, la revoca dell’intera procedura selettiva con delibera n. 248 del 12 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria del settembre 2025, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, rappresentando che la revoca dell’intera procedura selettiva aveva fatto venir meno ogni utilità della decisione.
Il Tribunale ha ritenuto di dover procedere in conformità alle richieste della parte ricorrente, in omaggio al principio dispositivo. Il giudice amministrativo, infatti, non può pronunciarsi nel merito allorché la parte interessata dichiari di non avere più interesse all’annullamento dell’atto impugnato.
Elemento determinante è stata l’adozione della delibera n. 248 del 12 marzo 2025 del Direttore Generale del Policlinico di Foggia, con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura selettiva. Tale revoca, motivata dalle sopravvenienze normative evidenziate dall’amministrazione, ha eliminato l’oggetto stesso della domanda di annullamento.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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