Daspo e standard del più probabile che non nel lancio di bottiglia (TAR Toscana n. 1280 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Daspo appartiene al diritto amministrativo della prevenzione: la sua adozione presuppone situazioni di pericolo concreto, valutabili con la logica del “più probabile che non”. Non è richiesta, come per le misure di prevenzione antimafia, la certezza oltre ogni ragionevole dubbio che il fatto sia ascrivibile al destinatario. È sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità. Il provvedimento è legittimo non solo in caso di accertata lesione, ma anche in presenza del pericolo di lesione dell’ordine pubblico, ossia di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme. Ne consegue che l’identificazione del tifoso da parte del personale deputato al controllo, riscontrata dalle immagini di videosorveglianza, integra il quadro indiziario richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Firenze gli ha inibito l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di tre anni. Il divieto opera da due ore prima e fino a due ore dopo gli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo stadio e in quelli interessati alla sosta dei mezzi.

Il procedimento trae origine da fatti verificatisi prima dell’incontro di campionato, quando sarebbe stato lanciato un sasso o una bottiglia di vetro contro il secondo pullman che trasportava la tifoseria ospite. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, contestando che l’amministrazione avesse dimostrato la sua responsabilità e la sua pericolosità sociale. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Nella fase cautelare il TAR aveva respinto l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambe le censure. La contestazione ruota attorno alla prova della responsabilità e alla valenza della testimonianza del funzionario di polizia che, a bordo dell’auto di servizio, ha riferito di aver visto il ricorrente lanciare la bottiglia. Il ricorrente sosteneva che l’istruttoria si fondasse su un elemento meramente ipotetico e che il mancato riscontro probatorio ne inficiasse la tenuta.

La ricostruzione dei fatti è analitica. Prima dell’incontro la Centrale Operativa aveva segnalato due pullman della tifoseria ospite fuori dal percorso prestabilito. I mezzi erano stati raggiunti e scortati dalla Polizia, con un’auto “civetta” a bordo della quale operava personale Digos deputato al controllo delle tifoserie. Al passaggio dei pullman il ricorrente, già noto come appartenente a un gruppo di tifo organizzato, è stato riconosciuto mentre lanciava la bottiglia verso la fiancata destra del secondo mezzo. Gli agenti hanno precisato di non aver potuto fermarlo per il numero elevato di tifosi e per la necessità di percorrere una strada contromano.

L’identificazione ha trovato riscontro nelle immagini del sistema di videosorveglianza: il ricorrente è distinguibile sia nelle fasi precedenti al fatto, sia in quelle successive di fuga. I fotogrammi confermano la ricostruzione, mostrando un soggetto che si dirige verso i pullman con la bottiglia in mano e poi fugge in direzione opposta allo stadio. Il Tribunale ritiene che la difesa si limiti a contestare la scarsa chiarezza delle immagini e l’errore di identificazione, senza superare la pluralità di riprese che ritraggono un soggetto con le sue sembianze.

Il nucleo argomentativo è lo statuto probatorio del Daspo. Richiamando un orientamento costante (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022; Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021), il Collegio ribadisce che la misura appartiene alla prevenzione amministrativa e richiede elementi gravi, precisi e concordanti, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. La misura è legittima anche in caso di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico (Cons. Stato Sez. III n. 2916 del 07.05.2019). Il lancio di una bottiglia verso la tifoseria ospite, in una gara tra squadre notoriamente rivali, integra il comportamento suscettibile di mettere in pericolo la sicurezza pubblica e i presupposti del “più probabile che non”. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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