Occupazione sine titulo e potere-dovere di provvedere ex art. 42-bis (TAR Toscana n. 1270 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione, l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 configura un potere-dovere dell’autorità occupante: essa deve concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento volto a scegliere se acquisire il bene o restituirlo. Né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. La domanda diretta a ottenere dal giudice la restituzione dell’area o il risarcimento del danno, senza la mediazione di quel provvedimento, è inammissibile, perché si pone fuori dallo schema legale tipico della fattispecie. Il privato può attivare il procedimento sollecitando l’esercizio del potere e, in caso di inerzia, ricorrere avverso il silenzio.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari per successione ereditaria di un’area di circa 6.885 mq sita nel comprensorio dell’aeroporto di Tassignano, espongono che il fondo fu occupato dall’amministrazione militare presumibilmente già nel 1938, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità risalente al 1937, senza che sia mai intervenuto il decreto di esproprio. Circostanza, questa, non contestata dall’amministrazione resistente.
Chiedono perciò la restituzione dell’area e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati sul valore venale del bene, oltre alla maggiorazione del quinto comma dell’art. 42-bis. In subordine domandano la condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis; in via ulteriormente subordinata, l’accertamento dell’irreversibile trasformazione e il risarcimento. Il Ministero della Difesa si costituisce depositando un rapporto dell’Aeronautica militare che ipotizza il trasferimento dell’area all’Esercito nel 1983.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la più recente giurisprudenza della Sezione — T.A.R. Toscana, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 738; 18 dicembre 2023, n. 1190; 30 ottobre 2024, n. 1222; 18 marzo 2025, n. 484 — e il percorso dell’Adunanza plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2. Da tale indirizzo ricava che l’art. 42-bis ha individuato in dettaglio poteri e doveri dell’amministrazione e poteri del giudice.
L’autorità che utilizza sine titulo un immobile per scopi di interesse pubblico deve valutare gli interessi in conflitto con un procedimento d’ufficio, sollecitabile dalla parte in caso di inerzia, e adottare un provvedimento conclusivo con cui sceglie se acquisire il bene o restituirlo. L’occupazione senza titolo integra un illecito di carattere permanente; la scelta tra acquisizione e restituzione spetta esclusivamente all’autorità, o al commissario ad acta, e non al giudice né al proprietario.
Su questa base il Collegio afferma l’obbligo del Ministero della Difesa di emanare un provvedimento espresso che espliciti la determinazione finale in ordine all’eventuale acquisizione del bene ex art. 42-bis o, in alternativa, alla restituzione ai legittimi proprietari.
Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa è inammissibile: una richiesta solo risarcitoria si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico e in contrasto con esso. Fondata è dunque solo l’azione relativa all’eventuale restituzione, con la mediazione del provvedimento destinato a esplicitare la volontà definitiva dell’amministrazione.
Il trasferimento dell’area dall’Aeronautica all’Esercito è irrilevante: l’art. 4 della l. n. 260/1958 e l’avvenuta costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, che rappresenta tutte le sue articolazioni, superano ogni questione. Il ricorso è accolto nei limiti indicati: il Ministero deve instaurare e concludere il procedimento entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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