Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 3162 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione della sentenza passata in giudicato nel termine fissato, nominando fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concesso rende non necessaria la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo già apprestato uno strumento di rapida eliminazione dell’inerzia. L’onere di provare l’esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione intimata.

Il Fatto

Con sentenza n. 2679/2024 del 15.05.2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a tutti gli adempimenti conseguenti.

Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo ordinarsi al Ministero, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate in suo favore, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Catania in data 12 marzo 2025, ed è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi all’Amministrazione in data 25 settembre 2024. Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669.

Su questo punto il Tribunale richiama la regola dell’onere probatorio: l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione.

Il Collegio dichiara l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta in favore della ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine concesso, il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità. Questi provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione.

Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale la disattende. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza dei sessanta giorni concessi all’Amministrazione rende non necessaria la condanna alla penalità di mora, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione della sentenza nel termine indicato, dispone l’intervento del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, respinge la domanda di penalità di mora e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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