Sospensione dell’attività di pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. (TAR Toscana n. 1284 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di un pubblico esercizio disposta ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. presuppone un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, desumibile anche da un singolo episodio adeguatamente documentato. Integra tale presupposto la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti in evidente stato di ebbrezza, protratta anche durante l’intervento delle forze dell’ordine, unitamente all’assenza di misure preventive e di controllo da parte del gestore. Il provvedimento questorile che richiami l’episodio, i precedenti e il superamento dei limiti di rumore è congruamente motivato, anche quando le ulteriori circostanze operino in funzione meramente rafforzativa. La durata minima della sospensione risponde al principio di proporzionalità e non è sindacabile nel merito quando il quadro fattuale risulti comprovato.

Il Fatto

Il Questore di Siena disponeva la sospensione per otto giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., delle autorizzazioni amministrative relative a un esercizio commerciale. Il provvedimento muoveva dal rapporto dei Carabinieri su un intervento reso necessario dall’aggressione, opera di avventori manifestamente ubriachi del locale, ai danni del titolare di un ristorante adiacente.

L’atto richiamava altresì un precedente provvedimento di sospensione, altri episodi coevi, la mancata adozione di misure preventive da parte della società di gestione e il costante superamento dei limiti di rumore. La società proponeva ricorso articolando undici motivi, tra cui l’incompetenza del Questore, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione si costituiva controdeducendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto il motivo sull’accesso: la richiesta era stata riscontrata e, in ogni caso, un comportamento successivo all’emanazione dell’atto non può retroattivamente inficiarne la legittimità. Sul secondo motivo, il TAR richiama la costante giurisprudenza secondo cui il potere di sospensione è attribuito dall’art. 100 del T.U.L.P.S. e non rientra tra i poteri trasferiti ai Sindaci dall’art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamando in proposito Cons. Stato, sez. III, n. 6324 del 2014, Cons. Stato, sez. VI, n. 4720 del 2009 e TAR Sicilia Palermo, sez. I, n. 1432 del 2012.

Le residue censure sono decise congiuntamente. L’atto impugnato risulta ampiamente e congruamente motivato già per il solo riferimento all’episodio della notte dell’intervento, documentato dal rapporto dei Carabinieri, il che rende superflua ogni considerazione sulle ulteriori circostanze richiamate in funzione rafforzativa, come la violazione dei limiti di rumore riscontrata dall’A.R.P.A.T. e il precedente provvedimento di sospensione.

La ricostruzione minimizzante della ricorrente è smentita dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione: il rapporto di intervento rileva la presenza di decine di ragazzi all’esterno del locale, alcuni visibilmente ubriachi, e le dichiarazioni dei soggetti denunciati confermano che la comitiva aveva trascorso la serata nei locali, con diretta constatazione dei verbalizzanti della somministrazione di alcolici a persone in evidente stato di ebbrezza, proseguita anche durante l’intervento. Al di là della scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei denunciati perché in stato di ebbrezza, risulta documentato un contesto complessivo di abuso di bevande alcoliche.

Il Collegio ritiene pertanto legittima la sospensione ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., peraltro disposta per un periodo minimo, tanto più che non risulta documentata alcuna misura preventiva: la documentazione della ricorrente dimostra l’utilizzo di addetti al controllo solo in limitatissimi periodi dell’anno. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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