Acquisizione coattiva dell’acquedotto e giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TAR Calabria n. 2194 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti amministrativi che dispongono l’acquisizione coattiva di un impianto di potabilizzazione e della rete distributiva di un acquedotto, sul presupposto della natura demaniale dei beni e in funzione della potabilità dell’acqua destinata alla popolazione, incidono in via immediata e diretta sulle modalità di uso delle acque pubbliche. Rientra pertanto nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933, la controversia che investa la validità di tali atti, anche quando siano espressione di poteri non strettamente attinenti alla materia delle acque e inerenti a interessi pubblici più generali. Il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione anche se la questione non è stata eccepita dalle parti, una volta attivato il contraddittorio sul punto ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
L’associazione ricorrente agisce per l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale e dell’ordinanza sindacale con cui il Comune ha disposto l’acquisizione coattiva dell’impianto di potabilizzazione e della rete distributiva di un complesso turistico, ordinando il rilascio dei beni nel termine di quindici giorni. La ricorrente deduce di essere proprietaria degli impianti per effetto di un atto di trasferimento del 1993 e di averne sempre curato la manutenzione; la convenzione di lottizzazione del 1976 e il successivo atto di cessione del 1987 avevano escluso l’acquedotto dal trasferimento al Comune.
Il provvedimento sindacale richiama l’art. 822 cod. civ., l’art. 143 d. lgs. n. 152/2006, l’art. 28 legge n. 1150/1942 e l’art. 50 t.u.e.l., contestando all’associazione l’inottemperanza a una precedente ordinanza sindacale che aveva vietato l’uso dell’acqua potabile. Il ricorso articola quattro motivi, tra incompetenza, violazione delle regole sulla conclusione del procedimento, censure sul regime demaniale e difetto di istruttoria. La domanda cautelare è respinta. Il Collegio rileva d’ufficio un possibile profilo di difetto di giurisdizione, assegna termine alle parti per dedurre e trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua il perimetro della giurisdizione speciale nell’art. 143, comma 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933, che devolve al Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in materia di acque pubbliche. La norma, secondo la lettura consolidata, non si limita agli atti emanati dagli organi istituzionalmente preposti al settore.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la giurisdizione speciale sussiste ogni volta che l’atto impugnato incida in maniera diretta e immediata sull’uso delle acque, concorrendo a disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari alla loro realizzazione. Vengono in rilievo, in particolare, le Sezioni Unite n. 2710 del 2020, n. 24154 del 2013, n. 33656 del 2018, n. 9279 del 2019 e n. 37572 del 2021, oltre a Cons. Stato n. 5552 del 2022.
Il principio è esteso espressamente alle procedure espropriative che interferiscano in via immediata e diretta con le modalità d’uso delle acque pubbliche. Rileva, in questa prospettiva, la duplice direzione dell’interferenza: l’atto può incidere sull’uso delle acque oppure sulla struttura e consistenza dei beni demaniali.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che i provvedimenti impugnati, dichiaratamente fondati sulla natura demaniale dei beni e funzionali a rendere agibile l’acquedotto e potabile l’acqua per la popolazione residente, interferiscano in via immediata e diretta con le modalità di uso delle acque pubbliche. La circostanza che l’atto promani da un organo non preposto al settore idrico, e persegua interessi di igiene e salute pubblica, non sposta la cognizione.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, potendo la domanda essere riproposta innanzi al giudice speciale secondo le regole e i termini dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.