Cessazione della materia del contendere per integrale esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 1237 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che, nelle more dell’incidente di esecuzione, abbia integralmente e correttamente dato esecuzione al giudicato e alle statuizioni della sentenza di ottemperanza fa venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La valutazione di intervenuta esecuzione si fonda sull’integrale adempimento documentato dall’amministrazione e non adeguatamente contestato. La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., non può essere esaminata. Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione che abbia adempiuto solo a seguito dell’istanza introduttiva.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 luglio 2022 il Tribunale Civile di Lecce aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore dei ricorrenti eredi, di ingenti somme a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto coniugale e parentale, danno biologico psichico, danno patrimoniale, interessi e spese. Il giudicato si era formato, come attestato dalla cancelleria.

I ricorrenti proponevano ricorso di ottemperanza, accolto con sentenza del 18 marzo 2024 che ordinava al Ministero di eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, gli stessi ricorrenti presentavano istanza di nomina di un Commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 1, lett. e), cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto in esame la documentazione versata dalla difesa erariale il 12 settembre 2024, dalla quale risulta l’avvenuto pagamento della somma complessiva di € 1.241.520,08, articolata in risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, interessi compensativi e al soddisfo, spese legali e oneri di C.T.U., con ripartizione analitica tra i sei ricorrenti.

Da tali risultanze il Tribunale desume che il Ministero resistente ha integralmente ottemperato sia alla sentenza dell’A.G.O. sia alla sentenza di ottemperanza, non essendo la contestazione dei ricorrenti idonea a infirmare la correttezza dei calcoli e dei versamenti documentati.

Quanto alla memoria depositata dai ricorrenti il 4 novembre 2024, il Collegio rileva che il deposito è avvenuto in violazione del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.; pertanto non può esserne tenuto conto. Le deduzioni svolte a verbale sono giudicate generiche e prive di riscontro documentale.

In definitiva, risultando l’integrale e corretto adempimento del giudicato, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’incidente di esecuzione, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese della fase esecutiva, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero in applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., avendo lo stesso provveduto al pagamento solo a seguito dell’istanza introduttiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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