Accesso difensivo prevalente sull’interesse dell’amministrazione alla riservatezza (TAR Toscana n. 1283 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo presuppone un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale, un collegamento tra i documenti richiesti e le difese da apprestare e una motivazione adeguata e diffusa dell’istanza. Il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione sostanziale controversa integra i presupposti dell’art. 22 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006, con esclusione di generici riferimenti a esigenze probatorie non precisate. L’accesso difensivo prevale sugli interessi contrapposti dell’amministrazione e dei terzi quando le autorizzazioni richieste sono, almeno in astratto e potenzialmente, idonee a incidere sulla posizione giuridica conseguita dal ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un cantiere navale nel porto di Portoferraio ed è risultata aggiudicataria di una procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di un porto turistico integrato, previo rilascio della concessione pluriennale sulle aree demaniali interessate. Il progetto è stato sottoposto a VIA, ma la procedura non è stata portata a conclusione e le aree non sono state concesse.

La società ha appreso che un’altra società è stata autorizzata dal Comune all’anticipata occupazione di aree demaniali ai sensi dell’art. 38 cod. nav., con successiva modifica dell’autorizzazione. Ha quindi chiesto la revoca o la decadenza di tali determinazioni e, archiviata l’istanza, ha presentato domanda di accesso agli atti del procedimento. Il Comune ha negato l’accesso per assenza di interesse effettivo. Il ricorso è affidato a un’unica censura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, che ha precisato i presupposti dell’accesso difensivo: interesse ostensivo diretto, concreto e attuale; collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare; motivazione adeguata e diffusa della richiesta. Restano esclusi i riferimenti generici a esigenze probatorie non meglio precisate, riferite a un processo pendente o ancora da instaurare.

Il Tribunale ritiene che il Comune abbia applicato in modo troppo restrittivo l’art. 22 legge n. 241/1990. Le autorizzazioni rilasciate alla controinteressata riguardano aree demaniali rientranti tra quelle oggetto della concessione attesa dalla ricorrente in forza della procedura di evidenza pubblica. Da qui la sussistenza di tutti i presupposti: le autorizzazioni sono, almeno in astratto e potenzialmente, suscettibili di incidere sulla posizione giuridica conseguita con l’aggiudicazione.

Il diniego incide inoltre sul diritto di difesa, impedendo l’impugnazione dell’archiviazione dell’istanza di autotutela, e pregiudica in via potenziale l’interesse a presentare ulteriori memorie nei contenziosi relativi ai provvedimenti di occupazione.

Il Collegio richiama infine le pronunce che riconoscono la prevalenza dell’accesso difensivo sugli altri interessi coinvolti (Cons. Stato Sez. VI n. 4294/2024; TAR Piemonte Sez. II n. 1016/2023; TAR Campania Sez. VII n. 4013/2024; TAR Lazio Sez. I n. 381/2023; TAR Lazio n. 1451/2024). Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di ostendere gli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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