Custodia delle armi e revoca del divieto prefettizio senza termine finale (TAR Toscana n. 1286 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Incorre in abuso il titolare della licenza di porto d’armi che custodisca l’arma con modalità tali da consentirne l’asportazione da parte di terzi, dovendo egli adottare le misure idonee a garantirne l’uso esclusivo. Ai fini del giudizio prognostico sull’abuso delle armi, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può fondare il provvedimento inibitorio anche sulla mera disattenzione o distrazione, senza che sia necessaria una responsabilità penale dell’interessato. Il divieto di detenere armi adottato ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, privo di termine finale, non è per ciò solo illegittimo: la sua efficacia sine die è surrogata dall’obbligo dell’amministrazione di esaminare le istanze di revoca, subordinatamente al decorso di un termine ragionevole e a positive sopravvenienze. Non sussiste alcun principio per cui i provvedimenti della Questura e della Prefettura debbano avere identica efficacia temporale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare, dal 1980, di licenza di porto di fucile per uso caccia, da ultimo rinnovata. A seguito del rinvenimento di un’arma di sua detenzione probabilmente oggetto di furto non denunciato, la Legione Carabinieri Toscana procedeva al ritiro delle armi nella sua disponibilità. L’arma sarebbe stata conservata in armadio blindato e presumibilmente sottratta durante un furto intervenuto nel periodo giugno/luglio 2023, con querela presentata solo il giorno stesso del ritiro.
Il Questore di Massa Carrara disponeva la sospensione per un anno della licenza, rilevando la mancanza dei requisiti di affidabilità per il non essersi accorto per lungo tempo dell’ammanco. Il Prefetto faceva poi divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, ravvisando una condotta superficiale e scarsa attenzione alle norme sulla corretta detenzione. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti con sei motivi, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità e illegittimità del divieto privo di termine finale.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui il titolare della licenza deve porre in essere misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso. Richiama sul punto TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5105 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1430 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 5023 del 2022.
Quanto al giudizio prognostico, il Tribunale riconosce all’amministrazione ampia discrezionalità e ammette che la valutazione di pericolosità si radichi anche sulla mera disattenzione o distrazione, grado di colpa rilevante in materia di pubblica incolumità, senza necessità di responsabilità penale (TAR Piemonte, sez. III, n. 721 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 4449 del 2020).
Nel caso concreto, anche ammesso che l’arma fosse custodita in cassaforte, emerge la superficialità e negligenza del ricorrente nel non aver effettuato adeguati controlli in presenza di evidenti segni di furto e nella consapevolezza di custodire una notevole quantità di armi. La denuncia di furto è stata presentata solo dopo il ritiro delle armi. Irrilevante la giustificazione della custodia vuota, circostanza non riportata nella querela e comunque confermativa della scarsa diligenza. I primi quattro motivi sono respinti, risultando i provvedimenti congruamente motivati.
Sul quinto motivo, il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui, a fronte dell’assenza di un obbligo generale di provvedere sulle istanze di riesame, tale obbligo sussiste quando il provvedimento limiti la sfera del privato in via permanente. L’art. 39 del R.D. n. 773/1931 non fissa una durata, ma il divieto non può avere efficacia sine die: l’interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere un interesse protetto all’aggiornamento della posizione dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 717 del 2024; sez. IV, n. 2250 del 2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1603 del 2023). La mancata apposizione del termine è dunque surrogata dall’obbligo di esaminare le istanze di revoca.
Il sesto motivo è respinto: non sussiste alcun principio di identica efficacia temporale tra i due provvedimenti, dovendo la differente durata trovare composizione nell’eventuale riesame una volta modificatasi la situazione di fatto. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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