Irricevibile il ricorso silenzio-inadempimento per deposito oltre il termine dimezzato (TAR Marche n. 885 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cui all’art. 117 c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è ridotto alla metà ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e, pertanto, deve avvenire entro quindici giorni dalla notifica del ricorso stesso. Il deposito del ricorso oltre il termine così dimezzato è causa di irricevibilità del gravame. L’irricevibilità può essere rilevata d’ufficio dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura in rito della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la declaratoria del silenzio inadempimento dell’amministrazione sulla propria domanda di rilascio di un visto d’ingresso. L’istante chiedeva, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Ancona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha evidenziato, a verbale della camera di consiglio, che il deposito del ricorso era avvenuto oltre il termine dimezzato proprio del rito disciplinato dall’art. 117 c.p.a. Il difensore di parte ricorrente aveva richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale, ma la questione pregiudiziale in rito è stata comunque esaminata. Il Tribunale, trattenuto il ricorso in decisione, ha rilevato d’ufficio l’eccezione di irricevibilità ex art. 73, comma 3, c.p.a.

Dall’esame degli atti è emerso che il ricorso era stato notificato l’11 aprile 2026 e depositato il successivo 10 maggio 2026. Il deposito è quindi avvenuto oltre il termine di cui all’art. 45, primo comma, c.p.a., che prescrive la costituzione delle parti entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. L’art. 87, comma 3, c.p.a. dispone tuttavia che tale termine sia dimezzato a quindici giorni per i giudizi concernenti le materie disciplinate dal rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a.

La notifica dell’11 aprile 2026 comportava, pertanto, l’onere di depositare il ricorso entro il 26 aprile 2026. Il deposito avvenuto il 10 maggio 2026 risulta così ampiamente tardivo rispetto al termine così ridotto. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile, considerata la natura perentoria del termine di deposito. La declaratoria di irricevibilità è stata motivata dalla sola tardività del deposito, senza necessità di esaminare il merito della domanda.

In ragione della natura in rito della decisione e della rilevazione d’ufficio della questione, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. La decisione assume rilievo quale conferma del rigoroso regime processuale che governa il rito avverso il silenzio, nel quale il termine di deposito, pur dimezzato, conserva carattere di perentorietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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