Il silenzio-inadempimento si accerta anche senza atto conclusivo del procedimento (TAR Puglia n. 128 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso. Quando l’istanza non riceve alcun riscontro e non emergono ragioni endoprocedimentali o carenze documentali idonee a giustificare l’inerzia, sussistono tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e, in caso di inutile decorso, dispone su istanza di parte la nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’ente e possibili profili di danno erariale.
Il Fatto
Una società operante nel settore pubblicitario, già utilizzatrice degli impianti sul territorio comunale, presenta in data 20 luglio 2023 istanza per il rilascio delle autorizzazioni alla collocazione di propri mezzi reclamistici, consistenti in un orologio bifacciale, transenne para-pedonali e cartelli stradali bifacciali dislocati su diverse vie cittadine.
L’istanza non riceve alcun riscontro, neppure a seguito dei solleciti. Il Comune non assume alcuna determinazione e non si costituisce in giudizio. La società ricorre allora davanti al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e per ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Il ricorso è trattenuto in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a fronte della richiesta dell’operatore economico, non risulta intervenuto l’atto conclusivo del procedimento. Non si evince alcuna ragione di carattere endoprocedimentale né alcuna carenza documentale idonea a giustificare l’ulteriore protrarsi della definizione dell’istanza.
Il parametro applicato è l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso. La norma fissa un obbligo di carattere generale, non derogabile in via di fatto attraverso l’inerzia dell’ufficio.
Su questa base il Tribunale ritiene integrati tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento e ordina al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della decisione.
Il Collegio disciplina inoltre l’esecuzione del comando: in caso di inutile decorso del termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico della stessa amministrazione, con evidenziazione di possibili profili di danno erariale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.