Algoritmo di comparazione dei progetti e necessaria verifica umana dell’output (TAR Calabria n. 1300 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi è ammissibile a condizione che siano rispettati la piena conoscibilità del modulo, l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il carattere non discriminatorio dell’algoritmo e la sindacabilità giurisdizionale. Il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone che il contributo umano controlli, validi o smentisca l’esito automatico (human in the loop). Un software che rilevi soltanto somiglianze testuali non è idoneo a valutare l’idea progettuale e il contesto, sicché la commissione deve verificare l’output prima di escludere una proposta. L’esclusione fondata sul solo risultato algoritmico è illegittima per vizio istruttorio.
Il Fatto
Il Comune ricorrente partecipa all’avviso pubblico della Regione per la concessione di contributi alle attività culturali 2023, presentando un progetto denominato in causa. All’esito della valutazione, il progetto viene escluso perché ritenuto identico ad altre proposte in misura superiore alla soglia del 50%, secondo la clausola dell’avviso che demanda a un software di comparazione il rilevamento delle riproposizioni.
Ottenuto l’accesso ai verbali, il ricorrente rileva che il progetto, prodotto mediante scansione fotografica e non in formato nativo digitale, non era stato sottoposto al programma. Presenta istanza di riesame; la Regione rende editabile l’elaborato e lo sottopone al software, che conferma la non originalità. Il progetto resta così escluso nella graduatoria definitiva, impugnata insieme agli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale accoglie l’eccezione di tardività del deposito documentale della resistente, intervenuto oltre i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Tali termini hanno carattere perentorio, quale espressione di un precetto di ordine pubblico processuale a presidio del contraddittorio, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, VI, n. 4542 del 2024). I documenti sono pertanto inutilizzabili, tamquam non essent.
Nel merito, la censura sul vizio istruttorio e sul corretto uso del software di comparazione è fondata, con assorbimento degli ulteriori profili. Il Collegio ricorda che l’uso di algoritmi è in linea generale ammissibile e guardato con favore, quando si tratti di atti complessi che presuppongono la valutazione di posizioni concorrenti (Cons. Stato, VI, n. 2270 del 2019; n. 8472 del 2019), ma a condizione che siano rispettati i quattro principi richiamati.
Assume rilievo centrale il principio di non esclusività della decisione algoritmica: deve intervenire un contributo umano capace di controllare, validare o smentire la decisione automatica, secondo il modello human in the loop (Cons. Stato, VI, n. 881 del 2020). Nel caso concreto, la comparazione è stata affidata al solo software, senza alcun intervento della commissione nella verifica dell’output.
Il Tribunale condivide il rilievo sui limiti dello strumento: esso rileva somiglianze lessicali, ma non valuta il contesto, la natura tecnica e l’idea originale del progetto. Due elaborati possono condividere metodologia e formulario oltre la soglia e tuttavia differire nell’idea progettuale. In una vicenda non dissimile si è affermato che ciò che non deve coincidere è l’idea progettuale che caratterizza il singolo evento (Cons. Stato, V, n. 2368 del 2024).
Ne deriva che le peculiarità e i limiti del software imponevano un’applicazione ancor più rigorosa del principio di non esclusività: era indispensabile inserire, a valle del risultato algoritmico, il contributo umano di verifica dell’effettiva identità tra i progetti. Poiché l’amministrazione si è basata esclusivamente sulla valutazione automatica, l’esclusione è illegittima. Il ricorso è accolto e la graduatoria finale è annullata nella parte lesiva, salve le successive determinazioni regionali; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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