Concorsi interni: i sub-criteri della commissione non violano la lex specialis (Cons. Stato n. 1303 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione di una selezione interna può specificare, in via preventiva e con verbale della prima riunione, i criteri di valutazione enunciati in modo generale dal bando, senza con ciò introdurre un criterio nuovo né violare la lex specialis. Il giudizio della commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore evidente di diritto. Il principio di predeterminazione dei criteri ex art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 è rispettato quando i criteri sono fissati prima dell’avvio della concreta valutazione dei candidati, anche se successivamente alla scadenza delle domande e alla conoscenza dell’elenco dei partecipanti. La valorizzazione dell’esperienza professionale specifica in chiave temporale, commisurata agli anni di permanenza nel livello professionale immediatamente inferiore a quello oggetto di selezione, è conforme al bando e non irragionevole.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale dal 2010 e inquadrato nel primo livello professionale del CCNL dei lavoratori dei porti, partecipava alla selezione interna indetta per la copertura di due posti nella Categoria Quadro B. La graduatoria finale lo collocava al terzo posto, con un punteggio complessivo inferiore a quello delle due candidate collocate ai primi due posti.

Il dipendente impugnava dinanzi al TAR Toscana la graduatoria e gli atti della procedura, contestando la determinazione dei sub-criteri da parte della commissione, la loro pretesa irragionevolezza e la valutazione dei titoli curriculari, chiedendo anche il risarcimento del danno. Una delle candidate proponeva ricorso incidentale. Il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio della commissione come espressione di discrezionalità tecnica, richiamando l’orientamento secondo cui il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai soli casi di evidente arbitrarietà o manifesta illogicità del processo valutativo (Cons. Stato n. 7113 del 2025; Cons. Stato n. 8248 del 2025). Su questa premessa cade il primo motivo, che lamentava la deformazione in chiave meramente quantitativa della nozione di esperienza professionale specifica.

La Corte ritiene che il bando non imponesse una valutazione qualitativa delle competenze rispetto alle mansioni del Quadro B, limitandosi a richiamare i criteri dell’art. 15, comma 4, del regolamento n. 1/2018. La specificazione operata nel verbale della prima riunione, commisurata agli anni di permanenza nel primo livello professionale con decurtazione dei primi tre anni, costituisce pertanto una specificazione e non un criterio nuovo, coerente con la natura stessa dell’esperienza professionale, imprescindibile dal fattore temporale.

Quanto alla dedotta violazione del principio di predeterminazione, il Collegio ribadisce che i criteri possono essere fissati anche dopo la scadenza delle domande, purché prima della concreta valutazione, e che la conoscenza dell’elenco dei candidati non orienta di per sé la commissione (Cons. Stato n. 864 del 2021). La graduatoria, del resto, non si fondava solo sull’anzianità, attribuita per un massimo di tre punti su trenta.

Il secondo motivo, relativo ai sub-criteri del curriculum vitae, è respinto sul rilievo che il bando non vincolava la valutazione alle sole esperienze in ambito portuale. La lettura ampia del requisito di pertinenza risponde al principio di massima partecipazione e alla necessità di apprezzare profili professionali diversificati. Il candidato, infine, non può invocare il soccorso istruttorio per colmare lacune del proprio curriculum, in forza del principio di autoresponsabilità (Cons. Stato n. 257 del 2018).

Respinto l’appello principale, resta assorbita ogni altra censura; la domanda risarcitoria cade per difetto dei presupposti e l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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