Ambiguità sui costi del lavoro imputabile alla stazione appaltante non esclude l’offerta (Cons. Stato n. 1302 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano all’esclusione di un operatore economico per il mancato rispetto di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti di gara o dal diritto nazionale, ma solo da un’interpretazione degli stessi. La lex specialis che, in tema di costi della manodopera, affermi contemporaneamente l’inclusione degli oneri nella base d’asta e il loro scorporo dall’importo soggetto a ribasso è affetta da un’ambiguità non risolvibile in chiave ermeneutica. L’autoresponsabilità dell’offerente va sempre combinata con il principio di chiarezza e trasparenza nella fissazione delle regole di gara, in armonia con i principi di fiducia e buona fede degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 36/2023. L’offerente che si sia attenuto alla previsione ambigua, indicando il costo stimato dall’amministrazione e illustrando in giustificazione i minori oneri per più efficiente organizzazione aziendale, non può subire conseguenze pregiudizievoli. Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e non può essere parcellizzato in singoli errori o omissioni.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Liguria la determinazione con cui il Comune di Savona aveva caducato in autotutela l’aggiudicazione in suo favore della gara per la manutenzione e la gestione tecnica degli impianti termici comunali. Il gravame lamentava plurime violazioni di legge, oltre all’eccesso di potere, e chiedeva l’annullamento dell’atto, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato nel frattempo con la seconda classificata e la condanna al risarcimento del danno.
Il TAR Liguria accoglieva il ricorso, annullava l’atto e dichiarava l’inefficacia ex tunc del contratto, con subentro della ricorrente per l’intera durata dell’affidamento. La seconda classificata ha proposto appello, contestando sia il merito della valutazione di anomalia sia la possibilità per il giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamando la sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15: i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità non consentono di escludere un offerente per il mancato rispetto di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti di gara, ma solo da un’interpretazione degli stessi, e ammettono anzi la regolarizzazione entro un termine fissato dall’amministrazione.
Il percorso è confermato dall’Adunanza Plenaria n. 19/2016, che richiede condizioni di partecipazione chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, e dall’Adunanza Plenaria n. 7/2020, che sul costo della manodopera impone di combinare l’autoresponsabilità con la chiarezza delle regole di gara: se le disposizioni non consentono di indicare correttamente i costi, l’offerente può essere rimesso in termini.
Calando il principio nella fattispecie, l’art. 3 del Disciplinare stabilisce che il costo della manodopera è compreso nella base d’asta e, subito dopo, che va scorporato dall’importo assoggettato a ribasso secondo l’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. L’ambiguità è definita “non risolvibile in chiave ermeneutica” e acuita dal modulo di offerta economica, che precompila l’importo come base non ribassabile. La ricorrente ha però mantenuto il costo stimato dall’amministrazione e ha illustrato i minori oneri in sede di giustificazioni: la discrasia è frutto della formulazione del disciplinare e non può ritorcersi su un offerente incolpevole.
Nel merito, il costo annuo stimato risulta superiore a quello del precedente affidamento solo del 4,19%, percentuale giustificata dall’aumento medio intervenuto; lo scostamento del 9,09% invocato dall’appellante è apparente, perché il periodo di comparazione va limitato agli anni 2023 e 2024, in cui sono intervenuti i decreti direttoriali n. 60/2023 e n. 73/2024. Quanto alle spese generali, lo scostamento contestato (0,56%) è irrilevante, e il giudizio di anomalia, globale e sintetico, non si scompone in singole voci.
Infine, la Corte esclude la violazione dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.: il primo giudice non ha sostituito valutazioni discrezionali, ma ha accertato un travisamento e un’illogicità radicali, con definitiva consumazione del potere amministrativo. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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