Scatti TFS riconosciuti anche al collocamento a domanda delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 1306 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 e rimasto applicabile per effetto dell’art. 1911, comma 3, C.O.M., attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia, civili e militari, con qualifiche equiparate, che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo, non un termine di decadenza. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e grava sull’INPS l’onere di provare la data di inizio del relativo corso.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1979 all’1.02.2015, quando è stato collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni, con quasi 36 anni di contribuzione. Contestando che nella determinazione del T.F.S. l’INPS non avesse computato i sei scatti stipendiali spettanti ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ha presentato due istanze di rideterminazione, nel 2020 e nel 2023.
L’Ente previdenziale ha respinto la richiesta sostenendo che il beneficio non compete a chi accede al riposo per effetto del raggiungimento dei requisiti dei 55 anni di età e 35 di servizio, condizione equiparata al collocamento a domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Richiamando l’orientamento espresso dal C.G.A.R.S. n. 865 del 2022 e dal Cons. Stato n. 1231 del 2019, il Tribunale ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, a nulla rilevando il progetto di liquidazione trasmesso dall’amministrazione di appartenenza.
Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e, trattandosi di eccezione in senso proprio, spetta al debitore allegare e provare i fatti costitutivi, compresa la data di inizio del corso prescrizionale, secondo il principio affermato da Cons. Stato n. 3807 del 2024 e da TAR Lazio n. 11406 del 2022. Nella specie l’INPS si è limitata a una formula generica, che non integra gli estremi richiesti; le istanze del 2020 e del 2023, non contestate, hanno interrotto il termine.
Nel merito il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma novellatrice non determina la riviviscenza della disposizione originaria: il C.O.M. ha inteso abrogare anche la versione sostituita, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
Da ciò deriva il ruolo dell’art. 1911, comma 3, C.O.M., che mantiene ferma l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia. La nozione richiamata è ampia e comprende, per effetto del rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981, gli appartenenti ai ruoli civili e militari con qualifiche equiparate, senza distinzione di ordinamento. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera sui soli fini pensionistici e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio esclude infine che il termine del 30 giugno abbia natura decadenziale: il comma 3 dell’art. 6-bis lo collega alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo, e una lettura diversa determinerebbe un’irragionevole disparità tra quanti presentano domanda in anni differenti. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto e accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, nei soli limiti degli interessi legali.
Nota della Redazione
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