Sei scatti stipendiali anche a domanda e al personale in ordinamento civile (TAR Sicilia n. 1307 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 non innova il regime, ma ne conferma la perdurante vigenza per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda i soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza, ma onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e grava sull’ente previdenziale l’onere di provare il dies a quo.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, è stato collocato in quiescenza a 55 anni di età dopo oltre 35 anni di servizio. Contestando che nel calcolo del trattamento di fine servizio l’I.N.P.S. non avesse computato i sei scatti stipendiali, ha diffidato l’Ente alla rideterminazione dell’importo, con rivalutazione e interessi.

In assenza di riscontro ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, il mancato rispetto del termine del 30 giugno e la prescrizione del diritto; nel merito ha sostenuto l’inapplicabilità della norma invocata fuori dal personale della Polizia di Stato e ha prospettato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost..

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, in linea con C.G.A.R.S. n. 865 del 2022 e con i richiami a Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010.

Quanto alla prescrizione, il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione, e l’I.N.P.S. deve provare il dies a quo. Nella specie l’Ente si è limitato a un’affermazione generica, senza produrre il prospetto: l’eccezione non integra quindi gli estremi dell’eccezione in senso stretto (Cons. Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022).

Nel merito il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dalla legge n. 804/1973 alla legge n. 224/1986, fino all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del C.O.M. non ha determinato alcuna riviviscenza della formulazione originaria; è caduto così il limite che riservava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

L’art. 6-bis richiama la nozione ampia di forze di polizia desumibile dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e si applica al personale con qualifiche equiparate, civile e militare. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. si limita a non innovare il regime dell’indennità di fine rapporto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile, senza incidere sull’indennità di buonuscita.

Il termine del 30 giugno non è decadenza ma onere, funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo; una lettura diversa introdurrebbe una disparità non giustificata tra chi presenta domanda in anni diversi. Il Collegio ritiene quindi di non dover investire la Corte costituzionale e accoglie il ricorso, riconoscendo gli accessori nei limiti dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *