Riedizione del potere e vizi del nuovo atto tra ottemperanza e cognizione (Cons. Stato n. 130 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra giudizio di ottemperanza e giudizio di cognizione, in relazione all’atto adottato in sede di riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale, non dipende dalla natura del provvedimento, ma dai vizi dedotti. Le censure che denunciano la violazione o elusione del vincolo conformativo espresso dal giudicato appartengono all’azione di nullità di cui all’art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a.; quelle che colpiscono aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della sentenza passata in giudicato restano affidate all’ordinario giudizio di cognizione. Il ritardo nell’adozione del provvedimento, in assenza di un termine qualificato dalla legge come perentorio, non ne determina da solo l’illegittimità né consuma il potere. L’esito infruttuoso di un tentativo transattivo restituisce all’Amministrazione il potere di determinarsi secondo gli ordinari criteri pubblicistici, senza obbligo di recepire la proposta.

Il Fatto

Una casa di cura privata accreditata impugnava dinanzi al TAR Lombardia il decreto regionale con cui erano stati definiti i coefficienti di abbattimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale per l’anno 2002, adottato in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento. Il primo decreto era stato caducato per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; il secondo per inadeguatezza istruttoria, avendo richiamato dati già posti a fondamento dell’atto annullato.

La Regione, dopo un tentativo di definizione transattiva rimasto senza riscontro, riapriva il procedimento e adottava un nuovo decreto confermativo. Il TAR respingeva il ricorso, dichiarando inammissibile la censura di elusione del giudicato e ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. La casa di cura appellava, dolendosi dell’identità motivazionale rispetto all’atto annullato, del mancato recepimento della proposta transattiva e del notevole ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. La tesi dell’appellante, secondo cui l’atto di riedizione del potere sarebbe censurabile solo con ricorso di cognizione, è respinta nella sua assolutezza. Il criterio discriminante è la natura dei vizi dedotti: la doglianza di elusione del vincolo conformativo rientra tipicamente nell’azione di nullità ex art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a. I vizi di legittimità autonomi restano invece devoluti al giudizio di cognizione. La qualificazione operata dal TAR, non contestata nel suo contenuto, è confermata. In ogni caso, l’appellante non ha specificamente censurato il passaggio con cui il primo giudice ha escluso nel merito il carattere elusivo del decreto.

Nel merito, la Corte esclude la dedotta carenza motivazionale. L’interlocuzione procedimentale aveva ad oggetto la sola definizione transattiva, informata a criteri compositivi diversi da quelli che sorreggono il provvedimento finale. Essa non imponeva all’Amministrazione di motivare il mancato recepimento della proposta. L’appellante non indica quali specifici elementi istruttori il proprio apporto avrebbe introdotto. Il TAR, del resto, non aveva annullato l’atto originario per difetto di motivazione, bensì per inadeguatezza istruttoria, vizio che il nuovo decreto ha emendato dichiarando la definitività dei dati contabili.

Quanto alla mancata differenziazione motivazionale, il Collegio ribadisce che il vincolo conformativo imponeva un adeguamento istruttorio, non integrativo sul piano della motivazione. L’esito infruttuoso del percorso transattivo, abbandonato dalla ricorrente, ha restituito all’Amministrazione il potere di determinarsi secondo gli ordinari criteri pubblicistici. La conferma della precedente determinazione non è indice di superficialità, una volta acclarata la definitività dei dati.

Sul ritardo, la censura non è accolta. Manca un termine qualificato come perentorio e il ritardo non genera da solo l’illegittimità del provvedimento. Quanto all’affidamento, la ricorrente, dopo i due annullamenti, non poteva che essere consapevole della necessità della riedizione del potere, anche in chiave ripropositiva, e delle intenzioni dell’Amministrazione emerse nelle trattative.

L’appello è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *