Ottemperanza al giudicato e carta docente: termine, commissario e mora (TAR Toscana n. 1315 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per la formazione del personale docente e assegna un termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio di bilancio dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 411/2023 passata in giudicato, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e la condanna del Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, le creditrici hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. La questione giuridica attiene all’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo del giudice del lavoro e ai rimedi esperibili in sede amministrativa.

Il Tribunale rileva che dagli atti non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo per le spese di lite. Dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile.

Al Ministero viene assegnato il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione nella parte relativa all’accertamento del diritto e al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese del giudizio, distratte al procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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