Sopravvenuta carenza di interesse e confisca della società annullano l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 1317 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento interdittivo antimafia è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia revocato l’ostativa e rilasciato informazione antimafia liberatoria, con iscrizione della società nella white list, e sia poi intervenuto un distinto provvedimento giurisdizionale di confisca della medesima società. In tale ipotesi il provvedimento originariamente impugnato risulta superato e sostituito, sicché viene meno l’interesse alla decisione sulle censure proposte. La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dalla parte in udienza, impone la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono compensate in ragione del peculiare sviluppo della vicenda, con contributo unificato a carico del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Catania aveva adottato nei suoi confronti l’interdittiva antimafia e disposto la conferma della cancellazione dall’elenco dei fornitori e degli esecutori di opere non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, già precedentemente adottata con distinto decreto. Impugnava altresì il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto l’amministrazione prefettizia ai sensi dell’art. 32, comma 10, d.lgs. n. 90/2014.
La ricorrente contestava l’estensione nei propri confronti di elementi di controindicazione riferibili a un soggetto estraneo alla compagine, nonché la ricostruzione prefettizia basata su dichiarazioni asseritamente prive di verbalizzazione. L’amministrazione si costituiva con atto di mera forma. Con memoria depositata il 17 gennaio 2024 la Prefettura rendeva noto che, nelle more, era stata rilasciata informazione antimafia liberatoria e la società era stata iscritta nella white list; successivamente il Tribunale, sezione Misure di Prevenzione, aveva disposto il sequestro e poi la confisca di beni, ivi compresa la stessa società ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, già in base agli aggiornamenti forniti dalla Prefettura, il provvedimento impugnato è stato superato e sostituito da un provvedimento liberatorio, poi seguito da un distinto e ulteriore provvedimento giurisdizionale con cui la medesima società è stata sottoposta a confisca.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 febbraio 2024 la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, confermando in udienza il venir meno di ogni interesse allo scrutinio delle censure proposte.
Il Tribunale prende atto di tale espressa manifestazione e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non esamina nel merito le doglianze relative all’automatismo della misura e alla riferibilità degli elementi di controindicazione, poiché la sopravvenienza processuale preclude lo scrutinio delle censure.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra le parti in ragione del peculiare sviluppo della vicenda, con contributo unificato che resta a carico della parte ricorrente. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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