Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per carta docente non corrisposta (TAR Toscana n. 1320 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è fondato quando l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio, non provi l’esecuzione della sentenza. In tal caso il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine all’Amministrazione e nomina, per l’ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è giustificata dal ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto e si commisura agli interessi legali sulle somme, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, divenuta esecutiva e passata in giudicato, era stato accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese di lite.

Decorso il termine dilatorio dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. Su questa premessa dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse della ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.

Il percorso applicativo muove dall’art. 114 c.p.a. e dal termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia, il giudice assegna all’Amministrazione un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere alle attività di esecuzione, nella parte relativa all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione giustifica la condanna in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in ragione dei numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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