In zona produttiva l’interesse al ricorso richiede un pregiudizio oltre la vicinitas (TAR Trentino-Alto Adige n. 203 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione di un titolo edilizio, la vicinitas non è sufficiente a fondare l’interesse al ricorso, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Quando l’immobile del ricorrente è situato in zona produttiva, i parametri propri dei contesti residenziali – riduzione dell’illuminazione, alterazione della visuale, perdita di valore – non sono idonei a integrare una lesione concreta della posizione giuridica soggettiva. In tale contesto l’interesse al ricorso deve superare una soglia di rilevanza più elevata e il pregiudizio acustico va valutato in relazione alla classe acustica dell’area, senza automatismi tra aumento della volumetria e incremento delle emissioni sonore.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario e residente di un immobile confinante con lo stabilimento di produzione di mangimi della controinteressata, ha impugnato la concessione edilizia n. 133/2024 del 30 ottobre 2024, con la quale il Comune di Brunico ha autorizzato l’ampliamento dello stabilimento mediante un silo granario e sovrastrutture tecniche, unitamente al parere della Commissione comunale del 27 agosto 2024 e agli atti presupposti.
Il titolo edilizio era stato preceduto da una modifica del piano di attuazione della zona produttiva, che aveva imposto misure di mitigazione acustica e aveva subordinato il rilascio della concessione alla verifica dell’impatto da parte dell’Ufficio Aria e Rumore. Il ricorrente ha articolato sei motivi di ricorso, lamentando violazioni della normativa provinciale in materia edilizia, urbanistica e acustica, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 30/2025 per insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità della richiesta di discussione orale, osservando che l’art. 73, comma 2, c.p.a. consente alle parti di illustrare sinteticamente in udienza le difese già articolate negli scritti, senza che ciò integri una replica tardiva ai sensi del comma 1. Ha poi dichiarato infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione: la domanda investe l’illegittimità di un provvedimento autorizzatorio edilizio e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., non trattandosi di contestazione di immissioni ex art. 844 c.c.
Il nucleo della decisione è costituito dall’accoglimento dell’eccezione di carenza di interesse ad agire. Richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, nonché i successivi arresti del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito l’autonomia tra legittimazione e interesse: la vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da sola il pregiudizio specifico.
Secondo il Tribunale, i parametri usualmente invocati a fondamento della legittimazione – riduzione della luce, alterazione della visuale, deprezzamento – assumono rilievo giuridico nei contesti residenziali, ma non possono essere trasposti automaticamente in zona produttiva. In tale ambito è fisiologica la presenza di impianti di rilevanti dimensioni e l’insediamento abitativo è ammesso solo in via eccezionale con funzione accessoria. Il pregiudizio alla qualità abitativa non integra, quindi, una lesione concreta e attuale.
Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di documentazione: le fotografie prodotte non offrono evidenza della riduzione della luce né documentano fenomeni di ombreggiatura incidenti sull’impianto fotovoltaico. Quanto al profilo acustico, l’area è classificata in classe IV, con limiti più elevati rispetto alle zone residenziali; richiamando Cass. civ., Sez. II, ord. n. 18087/2023, il Tribunale ha affermato che la tollerabilità delle immissioni va valutata in relazione al contesto ambientale. Le doglianze del ricorrente si fondano su deduzioni soggettive e la consulenza di parte descrive solo lo stato attuale, senza valutazioni prospettiche.
Il Collegio ha escluso ogni automatismo tra ampliamento volumetrico e incremento delle emissioni sonore, qualificando il danno acustico come mera ipotesi priva di supporto probatorio. Infine ha osservato che le censure di carattere formale e procedimentale sarebbero comunque emendabili in sede di riedizione del potere amministrativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna parte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.