Accesso civico ai dati sulla libera professione sanitaria e obbligo di provvedere (TAR Calabria n. 1322 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 è azionabile da chiunque, senza onere di motivazione e senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale, ed è funzionale a un controllo diffuso sull’azione amministrativa. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni; il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso vanno motivati con riferimento ai casi e ai limiti dell’art. 5-bis. Il differimento fondato sulla momentanea indisponibilità dei dati è ammissibile solo se l’amministrazione si è già assicurata la disponibilità delle informazioni per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Ove alla nota di riscontro non segua l’invio promesso, l’amministrazione è inadempiente e il giudice ordina di attivarsi per reperire i dati e provvedere sull’istanza. Non è invece esigibile un’attività di elaborazione dei dati posseduti per formare informazioni aggregate non richieste come tali.

Il Fatto

Una associazione senza scopo di lucro, impegnata nella tutela dei diritti delle persone in condizioni di debolezza, ha chiesto alla Regione, con istanza del 20 luglio 2023 ai sensi dell’art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013, una serie di informazioni: i dati sulle prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ospedaliere regionali nel 2022, ove emergesse uno sbilanciamento tra attività istituzionale e libera professione intramoenia (ALPI); i provvedimenti adottati per riequilibrare la proporzione, anche sanzionatori; gli esiti del monitoraggio sul primo trimestre 2023.

La Regione ha riscontrato con nota del 4 ottobre 2023, producendo i dati della sola ASP di Crotone, indicando l’avvenuta trasmissione per l’ASP di Reggio Calabria e differendo il resto a una successiva comunicazione. L’associazione ha impugnato la nota davanti al TAR, deducendo il riscontro solo parziale e l’inutilità dei dati disaggregati. La Regione ha eccepito l’infondatezza, sostenendo di aver indicato i documenti non in grado di fornire e la non esigibilità di ulteriore elaborazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fisionomia dell’accesso civico, che si affianca senza sovrapposizioni alla pubblicazione on line e all’accesso agli atti della legge n. 241/1990, consentendo l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni in possesso delle amministrazioni. Richiama il principio secondo cui l’accesso civico generalizzato persegue una pubblicità diffusa ed integrale, funzionale al controllo dei cittadini e al contrasto preventivo alla corruzione (Cons. Stato, sez. II, n. 60 del 2021).

Il punto decisivo è procedurale: l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 impone la conclusione con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni, e impone di motivare rifiuto, differimento e limitazione con riferimento all’art. 5-bis. Nel caso concreto la nota impugnata non ha addotto ragioni ostative, ma ha solo giustificato il rinvio con la momentanea indisponibilità dei dati, non ancora inoltrati dalle ASP.

Il Collegio rileva che le Linee guida per il monitoraggio nazionale sui tempi di attesa impongono alle Regioni di acquisire dalle Aziende Sanitarie i dati delle prestazioni, per rilevare il volume di attività istituzionale e libero-professionale. La Regione avrebbe quindi dovuto assicurarsi per tempo la disponibilità di quei dati, per svolgere le verifiche imposte.

Alla nota del 4 ottobre 2023 non è seguito alcun invio dei dati delle altre Aziende, inclusa l’ASP di Reggio Calabria, né è stata assunta alcuna determinazione difforme. Le difficoltà nel reperire i dati non possono risolversi in un diniego o inerzia: l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto fornire un riscontro adeguatamente motivato sulle ragioni sopravvenute. Non è dirimente l’asserito ritardo delle ASP. Il ricorso è quindi accolto su questo profilo, con ordine alla Regione di attivare ogni iniziativa utile a reperire i dati e di provvedere sull’istanza, trasmettendo quelli mancanti relativi al 2022, entro sessanta giorni.

È invece respinta la censura sull’aggregazione dei dati. Non si può pretendere dall’amministrazione un’attività di elaborazione per formare l’informazione richiesta (TAR Campania, sez. VI, n. 2668 del 2020), la cui complessità e tempistica non sono valutabili. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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