Proroga ex lege e nessuna devoluzione delle opere in concessione demaniale (Cons. Stato n. 1324 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege della concessione demaniale marittima non determina alcuna soluzione di continuità nel rapporto concessorio e non comporta la devoluzione automatica delle opere non amovibili al demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav. In caso di più proroghe ex lege non si verificano né la cessazione del rapporto, né la spendita di un potere amministrativo, né l’effetto acquisitivo dei manufatti. L’avviso di pagamento che quantifica canone e indennizzo su superfici qualificate come pertinenze demaniali è illegittimo per difetto di motivazione quando non consente al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico del calcolo e risulta contraddittorio nel variare le metrature nel tempo. La motivazione deve esternare le ragioni dell’atto per rendere possibile la difesa dell’interessato e il sindacato giurisdizionale. L’annullamento impone alla P.A. il riesercizio del potere nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia.
Il Fatto
Il gestore di uno stabilimento balneare in Ostia Lido impugnava l’avviso di pagamento con cui il Comune gli richiedeva, per il 2020, una somma a titolo di canone demaniale e di indennizzo per occupazione difforme. Il canone era calcolato anche su una superficie qualificata come pertinenza demaniale, stimata con i valori OMI; l’indennizzo si fondava su un’ispezione demaniale del 2016.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11568/2024, accoglieva il ricorso sotto due profili: l’insussistenza della pertinenza demaniale, non essendosi verificata alcuna devoluzione per effetto dell’art. 49 cod. nav. alla scadenza della concessione, e il difetto di motivazione dell’atto impositivo. Il Comune proponeva appello, sostenendo la distinzione tra proroga e rinnovo e la correttezza del calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama l’indirizzo secondo cui, in caso di più proroghe ex lege, non si determina la devoluzione delle opere non amovibili (cfr. C.d.S., Sez. VII, n. 6610 del 2023; id., n. 129 del 2023). La tesi dell’appellante — che distingue proroga e rinnovo discrezionale — non regge: dagli stessi principi dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 si ricava che la proroga ex lege non comporta soluzioni di continuità, non implica spendita di potere amministrativo e non produce effetti di devoluzione automatica.
La Corte condivide poi le doglianze della società sul continuo mutamento delle posizioni dell’Amministrazione: le pertinenze passano da mq. 468 a mq. 76, a mq. 149,76, fino a mq. 200 più mq. 25,76, senza che siano comprensibili le ragioni di tali oscillazioni. L’operato dell’ente è caratterizzato da contraddittorietà e incertezze nella determinazione degli importi. Il richiamo operato dall’appellante alla sentenza Sez. VII n. 4560 del 2024 non giova, perché in quel caso la superficie indicata nell’ordine di pagamento coincideva esattamente con quella della licenza, coincidenza qui assente.
Depone nello stesso senso la nota della Capitaneria di Porto che attesta come la struttura non risulti nell’elenco dei beni incamerati dallo Stato, circostanza valutata unitamente agli altri indizi e non infirmata dalla mera natura dichiarativa dell’incameramento (cfr. C.d.S., Sez. VII, n. 1624 del 2025).
Quanto al secondo profilo, il verbale di sopralluogo del 26 aprile 2016 non dimostra l’effettivo svolgimento del contraddittorio tecnico e non consente di comprendere le ragioni dell’operato comunale. Né la scheda tecnica né la nota esplicativa riportano dati coincidenti con la superficie indicata nell’avviso. Sussiste quindi il difetto di motivazione, inteso come incapacità dell’atto di esternare le ragioni che ne hanno determinato l’adozione, con vanificazione del buon andamento, del diritto di difesa e del sindacato giurisdizionale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, n. 2655 del 2025; id., n. 3502 del 2024). L’appello è respinto, con spese compensate; il Comune dovrà riesercitare il potere nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza di annullamento.
Nota della Redazione
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