Rinvio a giudizio non esclude il concorso ex articolo 355 c.p (TAR Lazio n. 9310 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione della sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve accertare la sussistenza di tutte le condizioni indicate dall’art. 98, comma 2, del medesimo decreto, tra cui l’idoneità dell’illecito a incidere su affidabilità e integrità dell’operatore. Il rinvio a giudizio per uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, quale l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture ex art. 355 c.p., costituisce un elemento rilevante ma non automaticamente escludente, potendo l’amministrazione escluderne l’incidenza sulla affidabilità del concorrente valorizzando l’assenza di risoluzione contrattuale, condanne o sanzioni comparabili.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata nella gara indetta da AMA S.p.A. per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica di vestiario e DPI, ha impugnato l’aggiudicazione al RTI controinteressato, deducendo la mancata esclusione di quest’ultimo per l’omessa valorizzazione del rinvio a giudizio del legale rappresentante della mandataria per il reato di cui all’art. 355 c.p., nonché l’asserita inattendibilità dell’offerta economica.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rigettato l’eccezione di irricevibilità del primo gruppo di censure, ritenendo che la ricorrente avesse acquisito piena conoscenza degli atti solo a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso, con conseguente dilazione del termine di impugnazione ex art. 120 c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione di AMA che ha escluso l’incidenza del rinvio a giudizio sull’affidabilità dell’operatore. L’art. 98, comma 3, lettera g), D.lgs. n. 36/2023 individua la “contestata commissione” di taluni reati quale elemento da cui si può desumere l’illecito professionale, ma l’esclusione richiede comunque la sussistenza dell’ulteriore requisito dell’idoneità a incidere su affidabilità e integrità dell’operatore

La stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha coerentemente valorizzato la storia contrattuale con la stessa AMA e l’assenza di risoluzione, condanne o sanzioni, potendo direttamente conoscere l’andamento del servizio. Tale valutazione non presenta profili di illogicità o irragionevolezza sindacabili dal giudice amministrativo, a cui è precluso un sindacato sostitutivo (richiamato Cons. Stato, sez. V, 14/6/2024 n. 5354).

Infondate sono altresì le censure sulla verifica di anomalia dell’offerta: la previsione dello sconto di cui all’art. 13 del capitolato è stata interpretata dal Collegio come meccanismo eventuale di riequilibrio contrattuale, non imponendo alcun accantonamento ex ante. Quanto al resto, il giudizio di congruità deve essere globale e sintetico e, nella specie, la stazione appaltante ha adeguatamente considerato le giustificazioni rese dall’aggiudicataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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