Concessioni demaniali marittime: proroga non è rinnovo ma canone va motivato (Cons. Stato n. 1326 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza che, al di là del nomen iuris, proroga l’efficacia della concessione demaniale marittima scaduta senza soluzione di continuità non integra un rinnovo del rapporto, ma una sua proroga: non opera pertanto l’effetto acquisitivo automatico delle opere pertinenziali in favore del Demanio previsto dall’art. 49 cod. nav. L’atto di richiesta del canone che, pur qualificando taluni manufatti come pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav., esponga misurazioni non congruenti con la licenza e con il testimoniale di stato, senza precisare gli estremi della perizia e del tavolo tecnico richiamati, è affetto da difetto di motivazione. Il rinvio per relationem esige l’indicazione degli estremi degli atti richiamati e la loro disponibilità. La P.A. deve inoltre tenere conto dell’incidenza dell’emergenza epidemiologica sull’attività del concessionario e della sua rilevanza sul criterio di corrispettività del canone.

Il Fatto

Una società titolare di concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare in Ostia ha impugnato l’ordine di introito con cui il Comune le ha richiesto, per l’anno 2020, il pagamento di un canone di oltre 49.000 euro, oltre all’imposta regionale. La pretesa si fondava sull’assunto che, scaduta la concessione originaria, le opere realizzate fossero divenute pertinenze demaniali per effetto dell’art. 49 cod. nav., con conseguente applicazione dei criteri OMI per la determinazione del canone.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo che la licenza di rinnovo avesse in realtà prorogato il rapporto originario, escludendo così la devoluzione automatica. Il Comune ha proposto appello, lamentando l’erronea qualificazione del rapporto; la società, costituendosi, ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado e l’Agenzia del Demanio ha aderito alle tesi comunali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’appello principale sul piano della qualificazione. La licenza prodotta reca l’esplicita affermazione che la concessione è “rinnovata” per un ulteriore periodo di sei anni e indica analiticamente le superfici, tra cui 713 mq qualificati come pertinenze demaniali. Da tale atto emerge dunque la presenza di manufatti già acquisiti al Demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., da assoggettare ai criteri OMI. Il testimoniale di stato ha natura dichiarativa di un fatto giuridico verificatosi in precedenza.

La fondatezza dell’appello principale non conduce però alla riforma della sentenza, ma solo a una correzione della motivazione, poiché risultano fondati anche il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo, ritualmente riproposti. Sul punto il Collegio chiarisce che l’appello incidentale è, per tale riproposizione, strumento sovrabbondante: ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. è sufficiente la memoria depositata, a pena di decadenza, entro il termine di costituzione, nella specie rispettato.

Nel merito, le misurazioni contenute nell’ordine di introito non sono ragguagliabili né alla superficie indicata nella licenza, né ai dati del testimoniale di stato, cosicché non è dato comprendere il calcolo seguito dal Comune. Il generico richiamo a una perizia tecnica asseverata e a un “tavolo tecnico congiunto”, privi di estremi, non soddisfa i requisiti della motivazione per relationem, che presuppone l’indicazione degli atti richiamati e la loro disponibilità. Neppure la scheda tecnica prodotta in giudizio risulta congruente con gli atti da cui emergono le pertinenze.

Quanto al COVID-19, il Comune invoca l’attribuzione all’area del giudizio di “Normale Valenza Turistica” in luogo di quello di “Alta Valenza Turistica”; ma tale attribuzione è stata annullata con una precedente sentenza della Sezione, sicché allo stato non può ritenersi che costituisca un beneficio riconosciuto per l’incidenza dell’emergenza. Sussiste pertanto il difetto di motivazione, che impedisce al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico e di difendersi.

Il dispositivo conferma con diversa motivazione l’accoglimento del ricorso di primo grado, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, che dovrà riesercitare il potere esponendo in dettaglio i calcoli e dando conto dell’emergenza epidemiologica. Spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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