Giudicato nazionale prevale su diritto UE anche in materia di quote latte (TAR Lombardia n. 372 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, anche quando si fondi su un’interpretazione del diritto dell’Unione in contrasto con quella fatta propria dalla Corte di Giustizia, preclude al giudice nazionale di tornare sulla medesima questione in un successivo giudizio, neppure al fine di dare ingresso al diritto europeo. L’autorità di cosa giudicata va riconosciuta, secondo i parametri della Corte di Giustizia, anche al punto della decisione che abbia respinto la questione di legittimità comunitaria di una procedura di compensazione nazionale. Ne deriva che la posizione debitoria del produttore per il prelievo supplementare resta cristallizzata, restando esclusi sia il ricalcolo del prelievo sia lo scomputo degli interessi.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna davanti al TAR Lombardia l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per oltre 317.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri, riferita alle campagne comprese tra il 1996-1997 e il 2001-2002.
L’impugnazione è estesa al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”, alla presupposta cartella di pagamento dell’AGEA e all’atto di pignoramento presso terzi, con contestuale domanda risarcitoria. Con sentenza non definitiva il TAR accoglie in parte il ricorso per le campagne fino al 2000-2001, annullando l’intimazione ai soli fini del ricalcolo, e dispone istruttoria per la campagna 2001-2002. La controversia prosegue quindi limitatamente a quest’ultima annualità.
La Motivazione della Corte
Il punto decisivo riguarda la campagna 2001-2002. Il TAR aveva ipotizzato che la sentenza del TAR Lazio n. 3535/2012, con cui era stato respinto un ricorso collettivo contro i provvedimenti di compensazione nazionale, potesse essere riqualificata come pronuncia di rito, con la conseguenza di riaprire la prospettiva del ricalcolo. A tal fine l’azienda aveva proposto istanza di correzione della sentenza.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 16500 del 7 novembre 2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza, perché non diretta alla correzione di un mero errore materiale ma a far valere un preteso error in procedendo, che avrebbe dovuto essere oggetto di appello. Il TAR Lombardia ritiene quindi di dover procedere sul presupposto che la sentenza n. 3535/2012 abbia respinto nel merito l’imputazione del prelievo anche nei confronti della ricorrente.
La Corte rileva che in quel giudizio era stata posta anche la questione di legittimità comunitaria della procedura di compensazione nazionale, respinta mediante rinvio alla sentenza del TAR Lazio n. 5975 del 6 luglio 2011. A tale punto della decisione è possibile attribuire autorità di giudicato secondo i parametri della Corte di Giustizia, richiamati nella pronuncia C.Giust. Sez. V 20 aprile 2023 C 329/21.
Da qui il principio: una pronuncia coperta da giudicato, anche se basata su un’interpretazione del diritto dell’Unione in contrasto con quella della Corte di Giustizia, non consente al giudice nazionale di tornare sulla questione, neppure per dare ingresso al diritto europeo. La posizione debitoria per la campagna 2001-2002 resta così cristallizzata, con esclusione sia del ricalcolo del prelievo sia dello scomputo degli interessi ai sensi dell’art. 10-bis comma 3 del DL 13 giugno 2023 n. 69.
Il TAR respinge pertanto le domande di annullamento, accertamento e risarcimento relative a tale campagna, ferme le statuizioni della sentenza non definitiva. Compensa integralmente le spese di lite e, in ragione del parziale accoglimento, pone il contributo unificato a carico dell’AGEA ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Nota della Redazione
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