Rapporti di parentela e white list: insufficienti senza incidenza sull’impresa (Cons. Stato n. 1329 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione nella white list, l’amministrazione può valorizzare i rapporti di parentela tra titolari dell’impresa e soggetti affiliati o contigui alla criminalità organizzata solo quando quel rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere, secondo la logica del più probabile che non, che l’impresa abbia una conduzione familiare e una regia collettiva, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia. Il semplice rapporto di parentela non è di per sé solo idoneo a costituire sintomo di condizionamento mafioso e può fondare la prognosi infiltrativa soltanto se assume intensità tale da far ritenere una regia clanica dell’impresa. L’amministrazione deve chiarire in quale maniera ed in quale misura i legami familiari espongano l’impresa o il suo titolare a ingerenza mafiosa; in difetto, il diniego è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. Analogamente, i contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali rilevano solo se ripetuti e non occasionali, non se risalenti nel tempo e verificatisi quando il soggetto non era ancora segnalato.

Il Fatto

Una ditta individuale operante nell’autotrasporto di cose per conto terzi, priva di dipendenti e con un unico automezzo, ha impugnato davanti al TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di iscrizione nella white list. Il diniego si fondava sui rapporti di parentela della sorella e della moglie del titolare con soggetti attinti da provvedimenti interdittivi antimafia, oltre che su un controllo di polizia risalente al 2002, allorquando il soggetto incontrato non risultava ancora segnalato.

La ricorrente ha lamentato difetto di istruttoria, travisamento del fatto e difetto di motivazione, contestando che i legami familiari avessero riflessi sull’attività di impresa. Con motivi aggiunti ha impugnato la relazione del Gruppo interforze depositata in giudizio, deducendone la natura di motivazione postuma e la violazione del contraddittorio. Il TAR ha respinto il ricorso e dichiarato assorbite le doglianze aggiunte.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello richiamando la giurisprudenza consolidata in materia di provvedimenti antimafia. Il Collegio ribadisce che i rapporti di parentela rilevano solo quando, per la loro natura e intensità, consentano di inferire, secondo la logica del più probabile che non, una conduzione familiare dell’impresa o l’influenza indiretta della mafia sulla sua attività. Il semplice rapporto parentale, da solo, non può fondare la prognosi, non essendo accettabile l’inferenza per cui il parente di un mafioso sia necessariamente tale.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva i vizi di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. La Prefettura ha fondato la valutazione prognostica esclusivamente sui legami familiari e su un unico e datato contatto. Manca però qualsiasi indicazione utile a comprendere in quale maniera e in quale misura tali legami avrebbero esposto la ditta a ingerenza mafiosa, né emerge quella intensità idonea a configurare una regia collettiva dell’impresa.

Il Collegio sottolinea che né la sorella né la moglie del titolare hanno mai ricoperto cariche sociali nell’impresa e che non è documentato alcun contatto tra il titolare e i soci delle società controindicate. La possibilità di intrusione criminale resta quindi allo stadio di mera ipotesi presuntiva, anche perché il titolare ha dedotto di aver reciso da tempo i rapporti con la sorella e che la moglie non intratteneva più rapporti con i soggetti indicati da oltre vent’anni.

Quanto al controllo di polizia, la Corte ne evidenzia la risalenza nel tempo: il soggetto incontrato fu segnalato solo molti anni dopo, quando ancora non risultava tale. L’episodio è dunque episodico e inespressivo di contiguità con ambienti criminali. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato, risultando parimenti erronea la sentenza impugnata.

L’accoglimento del ricorso principale rende improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. La relazione del Gruppo interforze è comunque inidonea a integrare la motivazione dell’atto, essendo fondata su elementi non oggetto dell’istruttoria e rispetto ai quali l’impresa non è stata posta in condizione di controdedurre. Anche tali elementi — amicizie sui social, una donazione immobiliare tra padre e figlio e la vendita isolata di un semirimorchio — non sono rappresentativi di cointeressenze economiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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