Ordinanza contingibile e urgente illegittima se esperibile ripristino ex art 192 (TAR Toscana n. 329 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rimozione e smaltimento dei rifiuti, il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000 ha carattere atipico e residuale e può essere esercitato solo quando manchino strumenti tipici di settore idonei a fronteggiare la situazione. L’ordinanza di ripristino ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 costituisce la regola rispetto alla quale l’ordinanza extra ordinem si pone in rapporto di eccezione. È pertanto illegittima, per eccesso di potere e difetto di istruttoria, l’ordinanza contingibile e urgente adottata quando l’amministrazione abbia già avviato il procedimento tipico, abbia acquisito le controdeduzioni dell’interessato senza valutarle e abbia impiegato tempi incompatibili con l’urgenza. Il potere di qualificazione giuridica del provvedimento da adottare non può essere delegato all’autorità sanitaria, priva di competenza sul punto.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, dal 2003, di un complesso industriale dismesso (ex cementificio) situato tra due comuni. Dal 2007 l’area è interessata da interventi delle amministrazioni competenti per la rimozione di rifiuti pericolosi e per il rischio di dispersione di fibre. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo in un procedimento penale e restituita alla società il 6.04.2023 a seguito di dissequestro.

Al momento del dissequestro ARPAT eseguiva campionamenti dai quali risultava la presenza di amianto e materiale fibroso. Con nota del 1.06.2023 l’azienda sanitaria chiedeva l’adozione di un provvedimento. Il Comune avviava il procedimento ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, acquisiva le controdeduzioni della società e le trasmetteva alla ASL. Il Sindaco adottava poi, il 21.07.2023, un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL, ingiungendo l’immediata messa in sicurezza e la rimozione dei rifiuti entro quindici giorni. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che accoglieva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto tra i due poteri. L’esercizio dell’ordinanza contingibile e urgente e quello dell’ordinanza di ripristino ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 si pongono in relazione di eccezione e regola. Il potere sindacale ha contenuto atipico e residuale e presuppone la non utilizzabilità dei rimedi tipici apprestati dal legislatore per la materia.

La Corte ricostruisce l’istruttoria e rileva una serie di contraddizioni. Sia ARPAT sia la ASL avevano sollecitato l’adozione degli strumenti ordinari. Il Comune aveva avviato il procedimento ex art. 192 e acquisito le controdeduzioni della società, incentrate su profili tecnici e giuridici. Tali controdeduzioni non sono state valutate, né prima né dopo l’adozione dell’ordinanza. L’amministrazione ha di fatto rimesso alla ASL la scelta sulla tipologia di provvedimento, mentre l’azienda sanitaria non è competente a compiere tali valutazioni.

Il Collegio sottolinea anche il profilo temporale. Tra la nota ARPAT del 1.06.2023 e l’adozione del provvedimento, il 21.07.2023, è trascorso un lasso di tempo che ben avrebbe consentito la conclusione del procedimento ordinario. Ciò palesa l’incoerenza tra l’istruttoria svolta e la decisione assunta, e rende non plausibili le esigenze di celerità e improcrastinabilità che sole giustificano l’ordinanza extra ordinem.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa in termini di eccezione e regola e di residualità del potere sindacale. Rileva inoltre che le misure ingiunte presentano carattere indeterminato: è lo stesso Comune a chiedere alla ASL lumi sulle misure concrete da adottare, con ulteriore procrastinazione di interventi che avrebbero dovuto essere immediati. Su queste basi i primi due motivi sono fondati, con assorbimento degli altri; il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con ordine di riattivazione del procedimento per l’esercizio dei poteri ordinari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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