Accesso documentale massivo inutile alla difesa e controllo generalizzato (TAR Calabria n. 1334 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi esige un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, non essendo sufficiente la titolarità di una posizione sostanziale. L’interesse difensivo consente l’ostensione anche a fronte di esigenze di riservatezza, ma solo se sussiste un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione controversa. L’istanza che investe un complesso indistinto di atti, per ampiezza temporale e oggettiva, assume carattere esplorativo ed è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990, traducendosi in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il diniego è legittimo quando l’amministrazione allega l’aggravamento procedimentale e l’assenza di un collegamento certo tra atti e difese.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una struttura sanitaria, ha chiesto alla Regione Calabria e all’A.S.P. di Crotone l’ostensione di due categorie di atti: l’indicazione delle strutture accreditate per prestazioni SR1 e ADI nel territorio provinciale, con i provvedimenti di accreditamento rilasciati dal DCA 113 del 03.11.2016, e gli atti dell’istruttoria dei relativi procedimenti.
L’istanza era motivata da finalità difensive rispetto a un giudizio, allora pendente, proposto per l’annullamento della nota con cui l’A.S.P. aveva dichiarato la non compatibilità con il fabbisogno della richiesta di accreditamento in riconversione di dieci prestazioni semiresidenziali per anziani e quattro prestazioni ADI. La Regione ha negato l’accesso ravvisando l’ampiezza dell’oggetto e il carattere gravoso dell’attività richiesta. La ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, che qualifica l’accesso principio generale dell’attività amministrativa, e dall’art. 24, comma 7, secondo periodo, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Rileva come l’accesso documentale, a differenza dell’accesso civico generalizzato disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, richieda la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
Il percorso argomentativo si concentra sul nesso di necessità tra documentazione e difesa. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII n. 2773 del 2024, Sez. IV n. 10277 del 2022, Ad. pl. n. 4/2021 e Ad. pl. n. 7/2012), il Tribunale afferma che non basta l’astratto collegamento tra esigenze difensive e atti richiesti: occorre la specifica indicazione della documentazione necessaria e della sua strumentalità, altrimenti il nesso si risolve in una mera petizione di principio. Il diniego è legittimo quando l’istanza è generica sotto il profilo dei documenti e dell’interesse, assumendo carattere meramente esplorativo (Cons. Stato, Sez. III n. 1139 del 2024; Sez. VI n. 5302 del 2025).
Applicando tali principi, il Collegio ritiene l’istanza talmente ampia da risultare massiva e da non rendere intellegibile il requisito di necessità ai fini del diritto di difesa. L’accoglimento avrebbe imposto a Regione e A.S.P. di produrre tutti i provvedimenti di accreditamento dal novembre 2016 e tutti gli atti istruttori dei relativi procedimenti. L’ampiezza non si giustifica rispetto alle esigenze del giudizio richiamato: per la risalenza nel tempo dei provvedimenti, non risultando chiaro perché non basti l’elenco delle strutture attualmente accreditate; e per la richiesta degli atti istruttori, laddove per disconoscere la tesi della saturazione del fabbisogno sarebbero sufficienti i soli provvedimenti di accreditamento.
Così formulata, l’istanza è defatigatoria, contraria al divieto di aggravamento dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficienza ed economicità, oltre che al divieto di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione. Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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