Farmacia succursale: obbligatorio il concorso in Comuni con più sedi (TAR Marche n. 135 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni in cui operi più di una farmacia, l’assegnazione della farmacia succursale stagionale di cui agli artt. 116 e 117 del R.D. n. 1265 del 1934 non può che avvenire mediante concorso pubblico, costituendo il metodo concorsuale l’unica opzione percorribile. L’originario atto di conferimento della titolarità della succursale, adottato in un assetto della rete farmaceutica poi mutato per l’apertura di nuove sedi e per la revisione della pianta organica, non cristallizza i propri effetti: in difetto di una rinnovata autorizzazione stagionale e in presenza di una nuova pianificazione, sussiste l’obbligo dell’evidenza pubblica. La scelta di mantenere in vita la succursale è invece espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo se manifestamente illogica o arbitraria, e non è messa in crisi dalla sola apertura di nuove sedi ove l’afflusso turistico renda insufficiente la rete ordinaria.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una sede farmaceutica nel Comune di Senigallia, aperta all’esito di un concorso straordinario regionale. Nel territorio comunale opera da anni una farmacia succursale estiva, la cui gestione è affidata a una farmacia controinteressata.

Chiesta alla Regione la soppressione della succursale o, in subordine, l’indizione di un concorso per la sua assegnazione, l’ARS respingeva l’istanza di soppressione, riservandosi sulla selezione; l’ASUR autorizzava quindi l’apertura per la stagione estiva. La ricorrente impugnava tali atti, la delibera comunale di revisione della pianta organica, il successivo diniego regionale all’indizione del concorso e le autorizzazioni stagionali per l’anno seguente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità: la nota regionale di riscontro ha natura sostanzialmente provvedimentale, essendo emessa all’esito di un procedimento partecipato e con contenuto decisorio; parimenti autorizzatoria è la determina aziendale, sebbene autonoma e consequenziale.

Sul merito, i giudici distinguono i distinti procedimenti. Quanto al mantenimento della succursale, rilevano che l’istituzione è frutto di scelta discrezionale legata al dato demografico stagionale, da comparare con la rete ordinaria. L’istruttoria regionale ha tenuto conto dell’incremento turistico e dell’insufficienza del servizio ordinario, anche a fronte della nuova sede: la scelta non è perciò manifestamente illogica.

È invece fondata la censura sulla mancata selezione. L’art. 117 del TULS sancisce il carattere obbligato del metodo concorsuale nei Comuni con più farmacie, come confermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3911 del 17 maggio 2022. Il diniego regionale si fondava sul concorso espletato nel 2003, ritenuto definitivo; ma, osserva il Collegio, sono mutati i presupposti rispetto a tale bando, per l’apertura di nuove sedi e la modifica della pianta organica. L’originaria titolarità perde rilevanza in assenza di rinnovata autorizzazione stagionale, sicché il diniego va annullato.

Le autorizzazioni aziendali all’apertura sono invece legittime: l’AST si è limitata a verificare la permanenza dei requisiti, non spettandole valutare il mantenimento della sede o l’opportunità della selezione. Quanto alla delibera comunale, essa è meramente ricognitiva della situazione di fatto e non inserisce la succursale nella pianta organica.

Il ricorso introduttivo, il primo e il terzo atto di motivi aggiunti sono respinti; è accolto il secondo, con annullamento della nota regionale. Le spese sono compensate, salvo refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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