CAM arredi richiesti in fase esecutiva e verifica del costo manodopera (TAR Trentino-Alto Adige n. 163 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo ai Criteri ambientali minimi (CAM) nella lex specialis non comporta l’esclusione dell’offerente che non produca i relativi certificati in sede di offerta, quando il disciplinare non traduca quel richiamo in un onere di allegazione a pena di esclusione. Il D.M. n. 254/2022 lascia alla stazione appaltante la scelta della fase in cui collocare i mezzi di prova, sicché il rispetto dei CAM può essere legittimamente demandato all’esecuzione del contratto. Le clausole di esclusione, di stretta interpretazione letterale e di tassativa applicazione, non ammettono estensioni analogiche in contrasto con il favor partecipationis. La verifica di congruità del costo della manodopera è superflua quando l’aggiudicatario applichi il medesimo CCNL indicato dalla stazione appaltante e riporti un importo sostanzialmente coincidente con quello dalla stessa stimato.
Il Fatto
Il Comune di Laives, tramite l’ACP – Agenzia per i contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano, indiceva una procedura aperta per la fornitura e il montaggio di arredi destinati al polo scolastico, lotto 4, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipavano due concorrenti. All’esito della valutazione tecnica ed economica, la procedura era aggiudicata al raggruppamento controinteressato.
La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa produzione delle certificazioni CAM e l’omessa verifica del costo della manodopera. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, speculare sul primo profilo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto un’eccezione di rito, accogliendola: la memoria di replica del controinteressato è inammissibile, perché depositata in assenza di una memoria conclusionale avversaria cui replicare, secondo il disposto dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e l’indirizzo richiamato del Cons. Stato n. 3434 del 2023.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Pur richiamando il disciplinare il D.M. n. 254/2022 sui CAM arredi, il Collegio rileva che le successive previsioni di gara non hanno tradotto quel richiamo in un obbligo di allegazione dei certificati a pena di esclusione. L’allegato al decreto attribuisce espressamente alla stazione appaltante la scelta della fase in cui presentare i mezzi di prova. Né il capitolato tecnico né il documento sui criteri di valutazione contengono un siffatto onere: in quest’ultimo i CAM compaiono solo per la garanzia estesa, e gli altri criteri attengono ad aspetti tecnico-prestazionali, igienico-sanitari ed ergonomici.
La clausola di esclusione del disciplinare commina la sanzione solo per il difetto di uno dei documenti tassativamente elencati — campioni, elaborati grafici, garanzia estesa — e non per la carenza di certificati allegabili a uno di essi. Il Collegio richiama i canoni di interpretazione degli atti di gara, con preminenza dell’interpretazione letterale ex art. 1362 cod. civ., e il principio di tassatività delle cause di esclusione, sciogliendo ogni ambiguità nel senso del favor partecipationis (Cons. Stato n. 3084 del 2020). Imporre la produzione integrale dei certificati in sede di offerta sarebbe stato sproporzionato rispetto a una valutazione ambientale circoscritta a formaldeide e riciclabilità.
Anche il secondo motivo è infondato. Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ammontava a 50.896,82 euro; l’aggiudicataria indicava 50.889,26 euro, con una differenza di 7,56 euro, applicando il medesimo CCNL previsto negli atti di gara. Il Collegio condivide le difese dell’ACP e richiama il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2993/2024: in tale ipotesi la verifica di congruità è superflua, salvo che l’offerente abbia proposto varianti comportanti impiego aggiuntivo di manodopera, evenienza esclusa nel caso concreto.
Il ricorso principale è dunque rigettato; il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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