Subentro nella riscossione della tariffa idrica e improcedibilità per sopravvenuto decreto (TAR Calabria n. 1362 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il subentro anticipato del gestore unico nella sola riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, disposto dall’art. 18-bis della l.r. Calabria n. 10/2022 nelle more del subentro operativo, non attribuisce al gestore stesso alcuna causa di preferenza né alcun diritto di ritenzione sui flussi incassati. Fino alla stipula degli accordi operativi la riscossione resta in capo ai gestori attuali, ai quali è imposto solo di destinare gli incassi alla copertura dei costi del P.E.F. approvato. La clausola che richiama i costi della fornitura idrica all’ingrosso responsabilizza i gestori, ma non configura un privilegio. Il sopravvenuto decreto commissariale che approva un nuovo piano di transizione, munito di autonoma efficacia lesiva, rende improcedibile il ricorso proposto avverso i decreti previgenti.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna i decreti del Commissario straordinario dell’ARRICAL con cui, individuata la società regionale quale gestore unico del servizio idrico integrato, si approva il cronoprogramma del subentro e la declaratoria operativa, prevedendo il subentro immediato del gestore nella riscossione della tariffa e solo progressivo in quello nella gestione operativa.

Il Comune deduce l’illegittimità del meccanismo: nelle more della transizione continuerebbe a gestire il servizio e a sostenerne i costi, mentre gli incassi confluirebbero su un conto dedicato e sarebbero ripartiti secondo accordi operativi da stipulare. Da qui i motivi di violazione del d.lgs. n. 152/2006, del TUEL, dei principi di veridicità del bilancio e, in via subordinata, l’eccezione di incostituzionalità della normativa regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio ai soli decreti n. 60/2022, n. 1/2023 e n. 9/2023, escluso il decreto n. 1/2024 non impugnato. Su questa base ritiene il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il decreto n. 1/2024, approvando il piano operativo di transizione, possiede autonoma efficacia lesiva, come già affermato nelle sentenze n. 293, 295 e 296 del 2024, talché l’eventuale annullamento dei decreti previgenti non spiegherebbe effetto caducante.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’art. 18-bis della l.r. n. 10/2022: esso impone il subentro immediato nella riscossione, ma nulla dispone sulle fasi successive né sui diritti del gestore. Il decreto n. 9/2023, revocate le previgenti previsioni, ha configurato la riscossione come delegazione svolta “per conto” dei gestori attuali, con operatività rinviata alla stipula degli accordi operativi. Fino a quel momento non sorge alcun privilegio né vincolo di destinazione a favore del gestore unico.

La clausola dell’art. 6, lettera e), che richiama “con particolare riferimento ai costi della fornitura idrica all’ingrosso”, viene letta come responsabilizzazione dei gestori e non come causa di prelazione. Le censure sulla fase successiva agli accordi e su quella del loro inadempimento sono dichiarate inammissibili, perché riferite ad attività non ancora poste in essere.

Quanto al mancato coinvolgimento degli enti locali, il Collegio esclude alcun obbligo di compulsarli, posto che il Commissario sostituisce anche il Consiglio direttivo; rileva comunque un’interlocuzione intercorsa. Le doglianze su P.E.F. e bilancio sono inammissibili per genericità. La questione di costituzionalità è a sua volta inammissibile per accumulo indistinto di parametri e, nel merito, infondata, non incidendo la norma sull’unitarietà del servizio né sull’autonomia finanziaria degli enti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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