Carta docente e giudicato: ottemperanza e penalità di mora sul ritardo (TAR Campania n. 4703 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina fin da subito il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Il compenso del commissario ad acta è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con il termine per la presentazione della parcella decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per il servizio a tempo determinato prestato in due anni scolastici. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, che non l’aveva impugnata. Perdurava tuttavia l’inadempimento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., valorizzando la certificazione di cancelleria circa la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando il precedente del C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Ha quindi designato il dirigente della Direzione generale competente, o funzionario dallo stesso delegato.
Il Collegio ha poi statuito che il compenso del commissario sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, chiarendo che il termine per la presentazione della parcella, a pena di decadenza, decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Ha altresì precisato le modalità di deposito telematico degli atti da parte dell’ausiliare.
In accoglimento della domanda, il TAR ha infine disposto la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha liquidato le spese di lite, compensative di quelle per atti successivi funzionali all’introduzione del giudizio, nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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