Subentro del gestore unico e riscossione della tariffa idrica: improcedibilità e inammissibilità (TAR Calabria n. 1361 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso avverso gli atti di una operazione amministrativa a formazione progressiva, il difetto sopravvenuto di interesse alla coltivazione dell’impugnazione dei provvedimenti superati da un atto successivo dotato di autonoma e diversa efficacia lesiva rende il ricorso improcedibile, non potendo l’eventuale annullamento degli atti presupposti dispiegare effetto caducante su quello sopravvenuto. L’atto che si limiti a prendere atto dell’adempimento delle condizioni di efficacia già poste, senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, è meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile. Il subentro anticipato del gestore unico nella sola riscossione della tariffa idrica, previsto dal legislatore regionale nelle more del subentro operativo, non comporta alcun frazionamento del servizio né attribuisce al gestore un privilegio o diritto di ritenzione sull’incassato, essendo la ripartizione dei flussi demandata ad accordi operativi tra i gestori.
Il Fatto
Un Comune calabrese impugna davanti al TAR Calabria la sequenza di decreti e deliberazioni con cui il Commissario straordinario dell’Autorità d’ambito ha individuato la società gestore unico del servizio idrico integrato su scala regionale, approvando il cronoprogramma del subentro agli attuali gestori. Il ricorrente lamenta, tra l’altro, l’affidamento disposto senza coinvolgimento degli enti locali, il subentro parziale e frazionato, la mancata approvazione di un piano operativo e l’aggiornamento del piano d’ambito, nonché la riscossione della tariffa da parte del gestore unico in luogo dei Comuni.
Con due successivi atti di motivi aggiunti il Comune estende l’impugnazione ai decreti commissariali che hanno aggiornato il cronoprogramma e, da ultimo, al piano operativo di transizione. Resiste la società gestore, eccependo improcedibilità e inammissibilità per carenza di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale. Richiamate le proprie precedenti decisioni sul contenzioso parallelo, rileva che il decreto n. 1/2024, approvando il piano operativo di transizione, ha autonoma efficacia lesiva e supera i decreti sul cronoprogramma: ne deriva il difetto sopravvenuto di interesse e l’improcedibilità dei motivi che a quelli si riferiscono.
Quanto alle deliberazioni di affidamento, il Tribunale ricostruisce l’operazione amministrativa: la scelta del gestore e della forma di affidamento si è perfezionata con la prima deliberazione, all’esito di complessa istruttoria; la seconda si è limitata a dare atto degli adempimenti. Applicando il criterio distintivo tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 3290 del 2024, il Collegio conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera meramente confermativa e per la tardività di quella avverso la prima delibera, trasmessa via PEC al Comune e non tempestivamente contestata.
Nel merito, la censura di incompetenza del Commissario straordinario è infondata: l’art. 17 della legge regionale n. 10/2022 gli demanda tutti gli adempimenti fino alla costituzione degli organi ordinari. La concentrazione transitoria delle funzioni è inquadrata quale mero step di prima attuazione della riforma, estranea a profili di illegittimità costituzionale.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio scrutinando il piano di transizione esclude che l’anticipato subentro nella riscossione comporti frazionamento del servizio o privilegio del gestore: l’attività è svolta “per conto” dei gestori attuali e la destinazione dell’incassato è demandata agli accordi operativi. Le censure di violazione degli artt. 141, 147, 149, 153, 154, 155, 156 e 173 del d.lgs. n. 152/2006 sono dichiarate generiche o non pertinenti, presupponendo il subentro operativo non ancora avvenuto.
Il secondo atto di motivi aggiunti è quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese in favore delle controparti.
Nota della Redazione
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