Integrazione istruttoria sulla sostenibilità dell’offerta economica nel giudizio sull’anomalia (TAR Basilicata n. 213 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle regole di gara, l’accertamento della anomalia dell’offerta non si esaurisce in un giudizio atomistico sulle singole voci di costo, ma richiede una valutazione complessiva della sostenibilità economica dell’offerta presentata. Ove l’elaborato del verificatore non dia conto in modo compiuto dell’iter logico-motivazionale seguito, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione dell’istruttoria, indicando specificamente i profili da approfondire e le componenti di costo da esaminare, senza con ciò eccedere dai propri poteri. L’ordinanza che dispone tale integrazione non definisce il giudizio, ma lo rimette per il prosieguo, fissando termini e modalità per il completamento dell’accertamento.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura di affidamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana a ridotto impatto ambientale, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del RTI concorrente, deducendo vizi attinenti alla verifica dell’offerta anomala e alla valutazione di elementi essenziali del costo del servizio. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già disposto una verificazione, affidando a un verificatore il compito di accertare la sostenibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria. Il verificatore ha depositato il proprio elaborato in data 28 aprile 2026, suscitando osservazioni critiche da parte della ricorrente, che ne ha evidenziato lacune e carenze motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamate le precedenti ordinanze istruttorie emesse nel medesimo giudizio, ha ritenuto che l’elaborato del verificatore non risulti sufficientemente completo per fondare una decisione sulla legittimità dell’aggiudicazione. In particolare, ha rilevato la necessità che il verificatore espliciti l’iter logico e motivazionale che ha condotto alle conclusioni rassegnate, enucleando gli elementi numerici e documentali, quali stime, calcoli e valori, a supporto delle proprie valutazioni.
Il Collegio ha inoltre individuato due specifiche componenti di costo che devono formare oggetto di approfondimento: la realizzazione degli “ecopunti” e l’espletamento del servizio notturno. Tali voci, non adeguatamente considerate nell’elaborato, sono ritenute potenzialmente decisive per l’apprezzamento della sostenibilità complessiva dell’offerta economica dell’aggiudicataria.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha imposto al verificatore di prendere espressamente posizione sulla componente di costo relativa alla realizzazione degli ecopunti, dovendo verificare se tale voce sia stata correttamente valorizzata nell’offerta e se risulti compatibile con i prezzi medi di mercato. Quanto al secondo, ha richiesto una disamina della componente di costo relativa al servizio notturno, da valutare sempre nell’ottica della sostenibilità dell’offerta.
Il TAR ha quindi stabilito un cronoprogramma procedurale: l’attività integrativa dovrà essere svolta entro il 15 luglio 2026; l’elaborato integrato sarà trasmesso alle parti entro il 31 luglio 2026; le parti avranno cinque giorni per far pervenire osservazioni e documenti; entro il 30 settembre 2026 il verificatore depositerà l’elaborato definitivo, prendendo posizione sulle osservazioni. Il giudizio è stato infine rimesso alla pubblica udienza del 18 novembre 2026, con applicazione degli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm. in tema di verificazione.
Nota della Redazione
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