Silenzio della p.a. e sopravvenuto provvedimento espresso chiudono il giudizio (TAR Lombardia n. 136 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso che conclude il procedimento determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso. Venuta meno la situazione di inerzia, non residua alcuna ragione per una decisione nel merito sull’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese in ragione dell’andamento complessivo della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di immobili confinanti con la proprietà di un vicino e comproprietario di un cortile gravato da reciproca servitù di passaggio, aveva chiesto al Comune l’accesso agli atti relativi a una pratica edilizia risalente al 1995. Dall’esame della documentazione ottenuta assumeva di aver rilevato rappresentazioni erronee, tali da indurre l’Ente a rilasciare al controinteressato il permesso di costruire.

Il ricorrente presentò dunque al Comune, in data 27 ottobre 2022, un’istanza per l’avvio di un procedimento di verifica della regolarità della pratica edilizia e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di vigilanza, ivi compreso l’eventuale annullamento in autotutela. Non ottenendo riscontro, né in seguito a sollecito, propose ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e dell’illegittimità del silenzio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio entrambe le difese hanno segnalato che, in data 29 dicembre 2023, il Comune aveva notificato al ricorrente una nota con cui la richiesta veniva espressamente riscontrata e il relativo procedimento concluso. Su tale sopravvenienza i difensori hanno fondato la deduzione dell’intervenuta improcedibilità del gravame.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024 le parti hanno confermato la sopravvenuta improcedibilità, e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. Il Tribunale ha rilevato che, in ragione dell’adozione di un provvedimento espresso a chiusura del procedimento avviato dal ricorrente, non residua alcuna ulteriore ragione per una decisione del giudizio nel merito.

Il percorso argomentativo è lineare: oggetto del ricorso avverso il silenzio è l’accertamento dell’obbligo di provvedere e dell’illegittimità dell’inerzia. Quando l’amministrazione provvede, la situazione di inerzia che fonda la pretesa viene meno e con essa l’interesse a una pronuncia sul punto. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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