Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 139 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’atto di sospensione dall’attività lavorativa adottato per inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sopravvenuta abrogazione della previsione sospensiva per effetto del d.l. n. 24/2022 determina la cessazione degli effetti lesivi del provvedimento e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento. Il ricorso è pertanto improcedibile quando il ricorrente non abbia proposto domanda di condanna dell’amministrazione all’erogazione delle somme non percepite nel periodo di sospensione. Non è idoneo a fondare l’interesse l’avviso, contenuto nell’atto, circa la non computabilità del periodo ai fini previdenziali, di anzianità e di avanzamento, trattandosi di mera enunciazione priva di effetti giuridici autonomi in assenza di atti applicativi.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso un Reparto Mobile, riceveva dapprima il provvedimento del 15.12.2021 di invito alla vaccinazione e controllo del green pass, quindi il provvedimento del 21.12.2021 con cui il Dirigente disponeva la sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale. Entrambi gli atti erano sottoscritti dal Dirigente del Reparto di appartenenza.

Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo tre censure: incompetenza del Dirigente firmatario e carenza di potere in astratto; illegittimità dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 per contrasto con l’art. 3 Cost. in ragione della mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi; ulteriore illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 132 del 2022. Con memoria del 13.11.2023 l’amministrazione eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.

Nel merito, l’eccezione di improcedibilità è accolta. Il ricorrente aveva impugnato gli atti adottati in base all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, che obbligava il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico alla vaccinazione e prevedeva la sospensione dall’attività lavorativa in caso di inadempimento, fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque entro un termine inizialmente fissato e poi prorogato al 15 giugno 2022.

Con il d.l. n. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4-ter.1 d.l. n. 44/2021: l’obbligo vaccinale è stato mantenuto con scadenza al 15 giugno 2022, ma è stata eliminata la previsione della sospensione dal servizio per inadempimento. Per effetto di tale modifica l’effetto sospensivo è immediatamente cessato, con riammissione in servizio degli interessati dal 25 marzo 2022.

Ne consegue che l’atto di sospensione ha cessato di spiegare effetti lesivi e il ricorrente non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Il Collegio osserva che l’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 ricollegava alla sospensione unicamente la non spettanza della retribuzione e degli altri compensi; tale effetto non rileva nel caso concreto, non essendo state proposte domande di condanna all’erogazione delle somme non percepite.

Il Tribunale esclude inoltre che possa valorizzarsi l’inciso dell’atto secondo cui il periodo di sospensione non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e di avanzamento. Si tratta di un mero avviso, inidoneo a produrre effetti giuridici sul rapporto di lavoro in assenza di ulteriori atti applicativi, richiamando sul punto TAR Lombardia, sez. V, n. 2750 del 2023. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza virtuale, desumibile dalle motivazioni dell’ordinanza cautelare e dalle osservazioni di pronunce su casi analoghi (TAR Brescia, sez. I, nn. 812 e 813 del 2023), e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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