Revoca del giudice onorario di pace senza termine del d.P.R. 198/2000 (Cons. Stato n. 3092 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 198/2000 all’art. 9, comma 5, della legge n. 374/1991 non sopravvive all’abrogazione della norma richiamata, sicché la disciplina del procedimento di revoca del magistrato onorario va individuata nel solo d.lgs. n. 116/2017. L’art. 21 di tale decreto prevede l’istituto della revoca senza richiamare le disposizioni dettate per i magistrati ordinari in tema di sospensione cautelare, né introduce un termine perentorio di conclusione del procedimento. Ne deriva che non è invocabile il termine decadenziale annuale asseritamente desumibile dal d.P.R. n. 198/2000, restando la revoca espressione di una valutazione di non compatibilità con la prosecuzione dell’incarico, distinta sul piano funzionale dalle mere conseguenze retributive delle assenze dal servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già giudice onorario di pace presso una sede distaccata, impugnava davanti al TAR Lazio la delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura ne aveva disposto la revoca dalle funzioni, unitamente alla precedente contestazione disciplinare. Nelle more del giudizio il CSM, ravvisata l’illegittimità del primo provvedimento, lo revocava, disponeva la riammissione in servizio e adottava una nuova delibera di revoca.

Il TAR dichiarava quindi improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e rigettava i motivi aggiunti volti a contestare la seconda delibera, escludendo l’applicabilità del d.P.R. n. 198/2000 e, con esso, del termine annuale invocato per la conclusione del procedimento. Il magistrato onorario proponeva appello, dolendosi del rilievo disciplinare attribuito alle assenze e della mancata applicazione del termine decadenziale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione muovendo dal profilo sostanziale. La revoca impugnata si fonda su una valutazione di non compatibilità con la prosecuzione dell’incarico, sorretta da una molteplicità di episodi. Assume rilievo centrale quello del 19 ottobre 2021, quando l’appellante si presentò in Tribunale per tenere udienza pur essendo privo dei certificati vaccinali richiesti, dovendo essere allontanato dalle forze dell’ordine.

Non regge, per la Corte, la tesi secondo cui le assenze dovute alla mancata vaccinazione avrebbero potuto produrre solo conseguenze retributive. Lo stesso appellante riconosce che il legislatore ha attribuito rilievo disciplinare alla condotta di accesso vietato. Parimenti rilevano i ritardi nel deposito delle sentenze, che non si pongono in contraddizione con la precedente valutazione positiva espressa in sede di conferma dell’incarico: quella valutazione si basava su un rapporto riferito al maggio 2020, mentre il periodo considerato nella delibera si estende fino al 2021.

Il nucleo giuridico della decisione riguarda la vigenza del d.P.R. n. 198/2000 e del termine perentorio che l’appellante assume violato. La Corte precisa che non assume rilievo la mancata abrogazione esplicita ad opera dell’art. 33 del d.lgs. n. 116/2017. Occorre invece verificare la sorte dell’art. 17, comma 9, del predetto d.P.R., che richiamava l’art. 9, comma 5, della legge n. 374/1991: norma, quest’ultima, abrogata.

Venuto meno il richiamo, la disciplina del procedimento va ricercata nel solo d.lgs. n. 116/2017. Il suo art. 21 prevede la revoca senza alcun rinvio esplicito alle disposizioni dettate per i magistrati ordinari, che riguardano la sospensione cautelare e non la revoca. Soprattutto, la norma non contempla alcun termine di estinzione del procedimento di revoca. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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