Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia anche in caso (TAR Sicilia n. 1370 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 11 L. n. 231/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 L. n. 231/1990 da parte del Codice dell’ordinamento militare non determina la riviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987 e non travolge la disposizione novellata, che resta in vigore. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).
Quanto alla prescrizione, il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). L’INPS si è limitata a una dichiarazione generica, che non integra gli estremi dell’eccezione; il prospetto di liquidazione depositato e non contestato conferma l’infondatezza dell’eccezione.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto dei sei scatti, dalla L. n. 804/1973 alla L. n. 224/1986 e al D.L. n. 379/1987, fino all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987. L’abrogazione dell’art. 11 L. n. 231/1990 da parte del C.O.M. non fa rivivere la disposizione originaria, poiché l’abrogazione di una norma novellatrice non ripristina quella sostituita. La norma non è quindi più in vigore e resta fermo l’art. 6-bis, richiamato dall’art. 1911, comma 3, C.O.M., che ne conferma la perdurante vigenza per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia.
La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende l’Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, operando ai soli fini della base pensionabile.
Infine, il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza, ma un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Diversamente opinando si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, L. n. 724/1994, e con corresponsione dei soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria (Cass. civ. n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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