Accesso civico generalizzato alla società consortile che gestisce il laboratorio di analisi (TAR Sicilia n. 3121 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione o dal soggetto equiparato sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è impugnabile con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a., e non necessariamente con l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il riferimento normativo ai soli «obblighi di trasparenza» va letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013, non essendo stato il testo processuale allineato alla successiva introduzione dell’accesso generalizzato. L’accesso va riconosciuto quando i dati siano nella disponibilità del soggetto destinatario e non operino i limiti ostativi dell’art. 5-bis. L’obbligo di ostensione grava anche sulla società consortile privata che gestisce il laboratorio di analisi, in ragione dell’attività di interesse pubblico svolta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 20 dicembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di una società consortile a responsabilità limitata che gestisce un centro diagnostico. Le informazioni richieste concernevano i test in vitro rt-PCR eseguiti per la valutazione statistica della diffusione del COVID-19: la data di autorizzazione del laboratorio allo svolgimento dei test e il numero di esiti positivi inviati alle aziende sanitarie regionali, con indicazione delle singole destinatarie, delle date di invio e delle relative quantità.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in subordine dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso. La società intimata, regolarmente notiziata, non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Sul piano processuale il Collegio affronta anzitutto la questione del rito applicabile. Il ricorrente aveva proposto l’azione avverso il silenzio, ma il Tribunale ritiene ammissibile il ricorso esperito con il rito dell’accesso. Richiamando un condiviso orientamento — Consiglio di Stato sez. III, 31 gennaio 2023, n. 1104 — il Collegio osserva che la scelta legislativa dell’art. 116 c.p.a. è preferibile in base alla sua ratio.
La norma processuale richiama espressamente il ricorso contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi e per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza. Il riferimento ai soli «obblighi di trasparenza» dipende, per il Tribunale, dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’accesso civico generalizzato. Ne consegue che la locuzione va interpretata come richiamo a tutto tondo alle varie forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013, così ricomprendendo anche il silenzio sulla domanda di accesso generalizzato.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva che l’istanza è stata presentata il 20 dicembre 2023 e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini di legge. I dati richiesti risultano in possesso della società intimata, riguardando l’attività di laboratorio svolta per i test di positività al virus. Non è ravvisabile alcuno dei limiti ostativi contemplati dall’art. 5-bis, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 33/2013.
La domanda, inoltre, è formulata in maniera sufficientemente circoscritta e non riguarda dati riservati. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e l’obbligo della società di provvedere sull’istanza mediante l’ostensione delle informazioni e dei dati richiesti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio non ne ravvisa i presupposti allo stato, anche in ragione delle peculiarità della vicenda. La nomina potrà essere richiesta con successiva istanza in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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