Verifica di anomalia e sindacato giurisdizionale sull’offerta economicamente più vantaggiosa (TAR Lazio n. 301 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo o in una ricerca dell’errore nella loro indicazione. Il giudizio di congruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o macroscopici errori di valutazione, senza sostituzione del giudizio amministrativo. Ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, la pendenza di indagini penali a carico del legale rappresentante dell’aggiudicataria non integra causa di esclusione automatica e non assume rilievo neppure quale grave illecito professionale, posto che l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 richiede, a tal fine, la formulazione dell’imputazione, il rinvio a giudizio, l’applicazione di misure cautelari o la condanna non definitiva.
Il Fatto
La Provincia, in qualità di stazione unica appaltante, ha indetto per conto del Comune una procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani classificati come “verde”, per un valore complessivo stimato di oltre 43 milioni di euro. Il criterio prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Alla selezione hanno partecipato dieci operatori economici.
All’esito delle operazioni la ricorrente si è collocata seconda, mentre prima è risultata la controinteressata. L’offerta di quest’ultima, risultata anomala per aver superato i quattro quinti dei punti massimi sia nell’offerta tecnica sia in quella economica, è stata sottoposta a verifica di congruità. Il RUP, unitamente alla stazione unica appaltante, ha ritenuto l’offerta congrua. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, contestando la verifica di anomalia sotto plurimi profili, oltre al difetto dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalle controparti, risultando il ricorso comunque infondato nel merito. I primi quattro motivi, tutti volti a contestare la congruità dell’offerta, sono stati trattati congiuntamente.
Il collegio ha richiamato l’orientamento prevalente secondo cui la verifica dell’anomalia non può risolversi in una “caccia all’errore” sulle singole voci di costo, dovendosi esprimere in un apprezzamento complessivo e sintetico, non sindacabile nel merito se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (richiamando, tra le altre, Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496 e Cons. Stato, VI, 14 agosto 2015, n. 3935). Il giudizio di congruità, si è precisato, costituisce discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’amministrazione, non sostituibile dal giudice.
Nel caso concreto non è emerso alcun vizio manifesto. Dalle tabelle prodotte dall’aggiudicataria in sede di giustificazioni risulta che i costi sono stati rapportati, nella prima, ai servizi previsti nell’arco degli eventuali sei anni e sei mesi e, nella seconda, ai servizi base del quadriennio. L’impresa ha stimato un utile d’impresa derivante dall’esecuzione integrale dell’appalto, pari al 6,3 per cento dell’importo offerto, avendo previamente valutato tutti i costi di commessa. È caduta, quindi, la tesi dell'”errore concettuale” prospettata dalla ricorrente.
Quanto ai singoli profili di anomalia, il Tribunale li ha ritenuti destituiti di fondamento. La stima dei costi della campagna di comunicazione non è affetta da vizio, poiché il capitolato ha operato una mera stima del costo medio annuale senza prescrivere un importo minimo. Sul costo della manodopera, le tabelle invocate dalla ricorrente non erano quelle vigenti al momento della presentazione dell’offerta, rispetto alla quale l’aggiudicataria ha correttamente fatto riferimento alle tabelle ministeriali del 2019. Anche le contestazioni su attrezzature e cantiere-deposito sono state superate dalle spiegazioni contenute nei giustificativi.
Infine, il motivo relativo ai requisiti di partecipazione è stato respinto. La sottoposizione del legale rappresentante a mere indagini penali non costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 94 cod. app. né rilievo ai sensi degli artt. 95 e 98, che enunciano in modo tassativo i gravi illeciti professionali e i relativi mezzi di prova. La stazione appaltante ha poi legittimamente valutato irrilevante il contenzioso tributario dichiarato, essendo stato il ruolo tempestivamente impugnato e la regolarità fiscale mantenuta per l’intera procedura. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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