Scatti contributivi utili all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 1368 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della L. n. 231/1990, attribuisce sei scatti contributivi, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza della disciplina per le forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto, nonostante il richiamo letterale a tale istituto e non all’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 L. n. 231/1990 da parte del C.O.M. ha determinato l’abrogazione anche dell’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987, senza alcuna riviviscenza della formulazione originaria, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è termine di decadenza, ma semplice onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, senza precludere l’attribuzione dei sei scatti a chi presenti l’istanza in annualità successive.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e congedato a domanda, al momento della presentazione dell’istanza aveva maturato l’età di cinquantacinque anni e trentacinque anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. di Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).

Quanto alla prescrizione, il termine decorre dal momento della conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere dell’INPS indicare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. di Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). L’INPS si è limitata a un’affermazione generica, che non integra gli estremi dell’eccezione, mentre il prospetto di liquidazione prodotto dal ricorrente, collocato in pensione il 1° gennaio 2022, ne dimostra l’infondatezza.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto, dall’art. 13 L. n. 804/1973 all’art. 32, comma 9-bis, L. n. 224/1986, fino all’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987, che estendeva i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate nei soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 L. n. 231/1990 da parte del C.O.M. non ha fatto rivivere la disposizione originaria, ma ha abrogato anche la disciplina sostitutiva, secondo il criterio cronologico (C.G.A.R.S. n. 937 del 2012).

Trova quindi applicazione l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate (Cons. di Stato n. 10523 del 2023; C.G.A.R.S. n. 209 del 2023). La nozione di forze di polizia richiama l’art. 16 L. n. 121/1981 e comprende l’Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come conferma il richiamo del d.P.R. n. 150/1987 al personale dei ruoli della Polizia di Stato. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Il termine del 30 giugno, infine, non è decadenziale, ma un onere funzionale a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, senza che possa giustificarsi una disparità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, secondo l’art. 16, comma 6, L. n. 724/1994; sulle somme maturano solo interessi legali, senza rivalutazione (Cass. civ., sez. lav., n. 13624 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *