Silenzio inadempimento su piano impianti pubblicitari e obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 1370 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che gestisce impianti pubblicitari ed è destinatario di dinieghi di autorizzazione motivati dall’assenza del piano generale degli impianti pubblicitari è titolare di una posizione differenziata e qualificata, che lo legittima all’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 c.p.a. per ottenere l’adozione del piano. L’obbligo di provvedere sussiste anche per gli atti amministrativi generali di pianificazione, dovuti nell’an ma discrezionali nel quomodo e nel quid. L’assenza di un termine normativo specifico non giustifica la sospensione sine die del procedimento, dovendosi applicare il termine suppletivo di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990, come interpretato dalla Consulta. L’ampiezza della discrezionalità non incide sulla legittimazione, ma limita i poteri conformativo-cognitivi del giudice ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore dell’impiantistica e affissionistica pubblicitaria, è titolare di numerosi impianti nel territorio comunale. Ha diffidato il Comune, nel maggio 2024, ad adottare il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari, anche sulla scorta di alcune pronunce del Consiglio di Stato che avevano già rilevato l’inerzia dell’ente.

Non avendo ottenuto riscontro, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a redigere e approvare il piano. Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento prevalente che nega l’ammissibilità del rito sul silenzio rispetto agli atti amministrativi generali, per l’impossibilità di individuare destinatari titolari di una posizione qualificata. Ne richiama però la precisazione contenuta in Cons. Stato, sez. IV, n. 7090 del 2018: la preclusione non dipende dal carattere generale dell’atto, ma dalla difficoltà di ravvisare legittimazione e interesse in una platea indistinta di destinatari.

Sulla scorta del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a., il Tribunale osserva che, anche per gli atti generali, possono individuarsi interessi differenziati rispetto ai procedimenti officiosi di natura programmatoria dovuti nell’an. Richiama in tal senso Cons. Stato, sez. V, n. 273 del 2015 e Cons. giust. amm., n. 905 del 2020, escludendo che l’Amministrazione possa interrompere sine die il procedimento di approvazione.

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002 e n. 262 del 1997, ha affermato che i principi della legge n. 241/1990 si applicano anche agli atti di pianificazione e programmazione. L’inosservanza del termine non comporta decadenza dal potere, ma connota in termini di illegittimità il comportamento amministrativo.

Quanto ai poteri del giudice, la pronuncia sul merito della pretesa resta limitata ai casi di attività vincolata o di discrezionalità esaurita, come statuito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2016. Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’adozione del piano, ai sensi degli artt. 3 e 36, comma 8, d.lgs. n. 507/1993, costituisce procedimento officioso dovuto nell’an; che il Comune ha sospeso sine die l’approvazione; che la ricorrente è titolare di una posizione differenziata e dell’utilità connessa all’accoglimento.

Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 1869 del 26.02.2024, il Tribunale conferma che l’unico rimedio esperibile è l’azione ex art. 117 c.p.a. e che il termine suppletivo di trenta giorni è ormai decorso. Dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e riconosce l’obbligo di provvedere con atto espresso, senza vincolo di contenuto, assegnando novanta giorni; compensa le spese e dispone la trasmissione alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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