Appalto integrato, par condicio e sindacato sul punteggio tecnico (TAR Puglia n. 1369 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara si interpreta con i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., privilegiando, in presenza di clausole ambigue, l’interpretazione che favorisce l’ammissione dei concorrenti secondo il favor partecipationis positivizzato dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 36 del 2023. Ove invece la clausola sia chiara, prevale il criterio letterale e l’Amministrazione non può disapplicarla a tutela della par condicio competitorum. Le valutazioni tecniche della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituirsi alla commissione con una nuova attribuzione di punteggio. Nell’appalto integrato non opera l’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, che escludeva dall’incompatibilità proprio tale ipotesi; rileva invece l’eventuale asimmetria informativa ex art. 78 del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone una previa valutazione discrezionale. La verificazione tecnica, ove non manifestamente illogica, vincola il Collegio ed evidenzia l’erroneità del punteggio assegnato.

Il Fatto

Una società, seconda classificata a soli 1,092 punti di distanza, impugna dinanzi al TAR Puglia l’aggiudicazione di un appalto integrato, indetto dall’Università del Salento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di un complesso immobiliare da adibire a residenze universitarie. La ricorrente deduce quattro censure relative all’asserita illegittimità della modifica della sagoma altimetrica, all’irragionevolezza dei punteggi attribuiti all’aggiudicataria sui criteri del protocollo ITACA, alla manifesta illogicità dei punteggi sulle voci del sub-criterio T.4 e alla sussistenza di un’asimmetria informativa in capo all’aggiudicataria.

La stazione appaltante e la controinteressata resistono al ricorso. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, evocato in giudizio, chiede di essere estromesso sul rilievo che l’intervento non è finanziato con fondi PNRR. Il Collegio, in sede cautelare, sospende l’efficacia dell’aggiudicazione e dispone una verificazione, il cui elaborato è depositato prima dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, esclusa l’estraneità del Dicastero rispetto agli atti impugnati in ragione dell’assenza di finanziamenti PNRR. Respinta anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività: il termine di trenta giorni è scaduto di sabato ed è stato prorogato ex lege al lunedì, ai sensi degli artt. 55 e 120 del c.p.a.; il ricorso è pertanto tempestivo.

Sulla prima censura, relativa alla modifica della sagoma altimetrica, il Collegio ritiene l’aporia della lex specialis superabile in via sistematica: il vincolo di rispetto della sagoma e della volumetria deve intendersi già comprensivo dell’incremento di cubatura del 20%. Determinante, a tal fine, la previsione di cui al sub-criterio T1.2, che ammette un miglioramento premiante proprio tramite l’incremento delle altezze interne. L’altezza del progetto dell’aggiudicataria risulta comunque inferiore ai limiti consentiti e compatibile con quelli antincendio.

Sulla seconda censura, concernente i punteggi sul protocollo ITACA, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità. La verificazione ha confermato il punteggio del seggio di gara, salvo che per la voce “Accesso ai locali tecnici”, ove il verificatore è partito dall’erroneo presupposto della realizzabilità di soli due locali esterni; il criterio discrezionale della prevalenza va inteso in senso qualitativo e non solo quantitativo.

Sulla quarta censura, il Collegio esclude l’operatività dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 nel quadro dell’appalto integrato, ipotesi già esclusa dall’incompatibilità. L’asimmetria informativa avrebbe richiesto una previa valutazione discrezionale, ma questa è sterilizzata dalle conclusioni della verificazione, che ha accertato l’esistenza di differenze qualitative e strutturali tra i due PFTE.

Sulla terza censura, infine, il Collegio ritiene le conclusioni del verificatore non manifestamente illogiche e non superabili dalle osservazioni di parte: emerge un’equipollenza tra le travi e i pilastri offerti dai concorrenti, rispetto alla quale risulta macroscopicamente illogica l’attribuzione di zero punti alla ricorrente contro i cinque dell’aggiudicataria. Il ricorso è pertanto accolto, nei limiti di cui in motivazione, con annullamento degli atti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, nonché con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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