Verifica del Comitato e prova della causa di servizio (TAR Sicilia n. 1371 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi sanitari precedentemente intervenuti e si impone all’amministrazione, che deve limitarsi a una verifica estrinseca della completezza e regolarità dell’iter valutativo. La dipendenza da causa di servizio di un’infermità non può essere ravvisata in presenza di una normale attività di servizio, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità: occorrono fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che devono essere documentati. L’amministrazione non è tenuta a esaminare l’intera carriera del militare, incombendo sull’interessato l’onere di allegare episodi di servizio specifici e dotati di effettiva valenza eziopatogenetica. Il giudizio tecnico del Comitato non è contestabile sulla base di difformi conclusioni dei medici compulsati dalla parte, salvo che emergano fondati dubbi sull’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata o su errori nella sua applicazione ai fatti di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso un gruppo elicotteri della Marina, ha impugnato il decreto con cui la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa, richiamato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio la patologia dalla quale è affetto. Nel ricorso, notificato l’11 dicembre 2023 e depositato l’8 gennaio 2024, ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione, chiedendo anche il riconoscimento dell’equo indennizzo.

Il Ministero della difesa si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del parere del Comitato di verifica: esso rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi sanitari intervenuti in precedenza, si fonda su un’istruttoria più completa e su una composizione mista, medica e giuridica. Da ciò deriva che l’amministrazione non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica, essendo tenuta a motivare uno scostamento solo in presenza di elementi non vagliati dal Comitato o di evidenti omissioni procedimentali (in termini Cons. Stato, sez. II, n. 2538 del 2025).

Sul piano sostanziale la Corte richiama il costante orientamento secondo cui una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell’insorgenza dell’infermità, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità. Possono rilevare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, necessariamente documentati, con esclusione dei disagi e dei momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario per la tipologia di prestazione (Cons. Stato, sez. II, n. 2538 del 2025 e Cons. Stato, sez. IV, n. 618 del 2011).

La Corte precisa poi che l’amministrazione non è tenuta a prendere in considerazione l’intera carriera del militare, perché incombe sull’interessato l’onere di allegare episodi specifici e documentati, dotati di effettiva valenza eziopatogenetica (Cons. Stato, sez. I, parere n. 99 del 2025).

Nel caso concreto il Comitato ha dato atto della genericità degli elementi addotti: nessuna dichiarazione testimoniale, nessun episodio infortunistico documentato, una patologia che non si discosta da quella normalmente riscontrabile in operatori di pari qualifica e mansione. La relazione del medico legale di parte, che ha ricondotto la lesione a anni di stress, non è stata ritenuta idonea a scalfire un giudizio ampio e articolato. Il Collegio esclude pertanto la carenza istruttoria e ritiene indimostrata la correlazione tra patologia e servizio, anche sotto il profilo concausale.

Quanto alla richiesta di approfondimento istruttorio, la Corte ribadisce che verificazione o CTU possono essere disposte solo in presenza di fondati dubbi sull’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata o su errori nella sua applicazione ai fatti di servizio, evenienze non ravvisabili nella specie (sentenza della sezione n. 1013 del 2025). Il ricorso è quindi rigettato e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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