Servitù di uso pubblico e sbarra: legittima la rimozione coattiva del Comune (TAR Sicilia n. 1372 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare del potere di autotutela possessoria di diritto pubblico per la tutela dei beni demaniali e dei diritti demaniali su beni altrui, ai sensi degli artt. 823 e 825 c.c., e può ordinare la rimozione delle opere che ostacolano la pubblica fruizione di una strada. La costituzione di una servitù di uso pubblico su una via privata richiede l’esercizio del passaggio da parte di una moltitudine indistinta di persone, l’idoneità della strada a soddisfare esigenze generali e un titolo valido. Il titolo non deve necessariamente consistere in un atto formale: è sufficiente l’uso protratto da tempo immemorabile o almeno ultraventennale, espressione della convinzione collettiva di esercitare il diritto. Il pubblico uso della strada di collegamento tra via pubblica e spiaggia non è escluso dalla presenza di dissuasori che impediscano l’accesso veicolare alle aree demaniali. Il provvedimento che dispone la rimessione in pristino dei luoghi ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare nel Comune di Oliveri, accede alla propria abitazione tramite una strada che assume essere privata, la quale collega il Corso Cristoforo Colombo alla spiaggia. Circa quattro anni prima del provvedimento impugnato, i residenti avevano installato una sbarra automatica per impedire il parcheggio in doppia fila di autoveicoli di terzi, che rendeva difficoltoso l’accesso ai fondi.

A seguito delle rimostranze per la chiusura di quella che era ritenuta una strada ad uso pubblico, il ricorrente ha invitato il Comune a prendere posizione sulla natura della via. Con nota del 17 luglio 2024 il Comune ha intimato la rimozione della sbarra, affermando la proprietà pubblica della strada e, in ogni caso, il suo uso pubblico da quasi cinquant’anni. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si contestava l’incompetenza del Comune per essere la strada confluente su un tratto di proprietà della Città Metropolitana. Il potere esercitato va qualificato in relazione alla sua effettiva natura: l’atto costituisce espressione di autotutela possessoria di diritto pubblico, diretta a rimuovere gli ostacoli al libero transito esercitato dalla collettività per l’accesso al mare, in applicazione degli artt. 823, 824 e 825 c.c.

Infondato anche il secondo motivo. Trattandosi di azione amministrativa di natura inibitoria, volta alla repressione di un abuso mediante la rimessione in pristino, il potere è eminentemente vincolato e non richiede alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Quanto alla mancata notifica ad altri comproprietari, la circostanza può riflettersi sull’inefficacia degli obblighi verso i destinatari pretermessi, ma è estranea alla sfera giuridica del ricorrente: il profilo è inammissibile per carenza di interesse.

Il nucleo della decisione è il terzo motivo. L’atto impugnato è plurimotivato: poggia sulla proprietà comunale della strada e, in via autonoma, sul suo uso pubblico. Il Collegio ritiene di non dover decidere sulla proprietà, potendo conoscere in via incidentale le questioni sui diritti reali ai sensi dell’art. 8 c.p.a., senza efficacia di giudicato. Anche ove la via fosse privata, resta il nodo dell’uso pubblico, idoneo da solo a legittimare il potere esercitato.

Il pubblico uso non è in discussione, derivando dalla funzione di collegamento tra via pubblica e spiaggia. Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui il titolo della servitù di uso pubblico non richiede un atto formale, potendo identificarsi nell’uso protratto da tempo immemorabile o almeno ultraventennale, richiamando Cass. SS. UU. Civili n. 20138 del 2011 e Cons. Stato n. 11068 del 2022. La tesi del ricorrente di limitare il transito ai pedoni non convince: i dissuasori sulla soglia demaniale non delimitano il pubblico uso della via. La finalità di contrastare il parcheggio improprio va perseguita con i poteri di controllo del Codice della strada, secondo Cass. civ., Sez. II, n. 3251/2024. Il ricorso è respinto; spese compensate per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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