Il Comune non può inibire i lavori esecutivi del giudicato civile vantando (TAR Sicilia n. 1375 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, per inibire l’esecuzione di un giudicato civile formatosi tra privati, rivendichi la proprietà pubblica di allacci fognari insistenti su fondo privato, è tenuto a dimostrare il titolo di tale pretesa dominicale. La semplice affermazione della natura di infrastruttura di pubblica utilità dell’opera, priva di riscontro documentale, integra il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Il giudice amministrativo conosce in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a. e senza efficacia di giudicato, delle questioni afferenti a diritti reali quando il relativo accertamento è pregiudiziale alla delibazione dell’operato della p.a. Il giudicato civile ex art. 2909 c.c. vincola solo le parti e non il Comune rimasto terzo, il quale può esercitare poteri inibitori a tutela di interessi collettivi, purché ne sussistano i presupposti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Carlentini, aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa (sentenza n. 485/2021, confermata in appello e passata in giudicato) l’accertamento dell’inesistenza di alcuna servitù in favore del vicino, con condanna di questi alla rimozione della tubazione e del pozzetto di scarico collocati sul suo fondo.

In sede di esecuzione, il giudice dell’esecuzione nominava un direttore dei lavori, il quale comunicava al Comune la prossima otturazione del pozzetto. Il Comune rispondeva con un provvedimento di “rigetto” della comunicazione, diffidando la parte dall’eseguire interventi sugli impianti fognari e rivendicandone la proprietà pubblica. La proprietaria impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce anzitutto che la controversia sulla proprietà delle opere non sfugge alla giurisdizione amministrativa: essa è conosciuta in via incidentale ex art. 8 c.p.a., poiché la pretesa proprietà pubblica costituisce il presupposto dell’azione amministrativa impugnata.

Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, è infondato: la norma opera solo nei procedimenti ad istanza di parte, mentre nella specie il Comune non ha rigettato un’istanza, ma ha esercitato un potere inibitorio a tutela di un bene asseritamente destinato a pubblica utilità.

Anche il terzo motivo è respinto: il giudicato civile ex art. 2909 c.c. vincola soltanto le parti, i loro eredi e aventi causa; il Comune, rimasto terzo, non era obbligato a conformarsi al dictum, potendo tutelare interessi della collettività.

Fondato è invece il secondo motivo. Il presupposto della decisione comunale, cioè la proprietà pubblica dei beni, è indimostrato e contraddetto dalla documentazione. Note dello stesso Comune attestavano che l’area non era mai stata materialmente occupata né espropriata; nessun atto ablatorio riguardava la condotta fognaria del 2001; le autorizzazioni all’allaccio rilasciate ai privati confermavano che si trattava di opere eseguite dai privati sui propri fondi.

Il TAR richiama anche la propria precedente sentenza n. 1933/2022, che aveva già sconfessato l’uso pubblico dell’area, e la giurisprudenza civile citata nel giudicato sull’insussistenza della servitù di uso pubblico in difetto di usucapione o di atto costitutivo. Da qui il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti, con annullamento del provvedimento e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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