Divieto di oneri ulteriori per le infrastrutture di telecomunicazione (TAR Molise n. 375 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni comunali non possono imporre, per l’impianto di reti o l’esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dal d.lgs. n. 259/2003. Il divieto di oneri aggiuntivi posto dall’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 costituisce norma speciale che prevale sulle previsioni generali impositive di diritti ed oneri, sicché è illegittimo il tariffario comunale che subordini il rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione al pagamento di spese di istruttoria e diritti di segreteria. La previsione regolamentare che introduce tali importi contrasta con la normativa primaria di settore e determina, a valle, l’invalidità derivata degli atti applicativi, ivi compresa l’archiviazione negativa dell’istanza per mancata regolarizzazione. Il regolamento comunale di volizione-preliminare diviene lesivo solo con l’emanazione dell’atto applicativo, dal quale decorre il termine per la sua impugnazione.
Il Fatto
Una società operatrice di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche ha presentato al Comune un’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile. L’istruttore comunale ha intimato la regolarizzazione della domanda mediante il versamento di euro 285,55 a titolo di diritti SUAP, previsti dal tariffario allegato al regolamento comunale. La società ha contestato la debenza dell’importo invocando l’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003.
Il Responsabile del SUAP ha quindi archiviato negativamente il procedimento, qualificando il mancato pagamento come omessa regolarizzazione non sanabile e causa di irricevibilità della domanda. La società ha impugnato l’archiviazione, la nota di regolarizzazione, il tariffario e la delibera di approvazione del regolamento. In sede cautelare il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello avverso il rigetto del TAR, ha ordinato al Comune di esaminare nel merito l’istanza, ravvisando il carattere di specialità della previsione del Codice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del gravame, fondata sull’asserita acquiescenza al tariffario. L’eccezione è priva di pregio: il regolamento comunale, con il tariffario allegato, appartiene alla categoria dei regolamenti cd. di volizione-preliminare, dal contenuto generale e astratto, inidoneo a produrre una lesione concreta e attuale. L’interesse al ricorso sorge solo con l’emanazione dell’atto applicativo, che rende attuale il pregiudizio. Il termine per impugnare decorre dunque dal provvedimento attuativo, correttamente identificato nell’archiviazione relativa a una pratica nuova.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il Collegio richiama l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa secondo cui la ratio del Codice delle Comunicazioni è quella di disciplinare un procedimento unitario improntato a semplificazione e accelerazione, assicurando un trattamento uniforme e non discriminatorio agli operatori. L’installazione degli impianti non è soggetta a titoli diversi da quello previsto dal Codice, con conseguente illegittimità delle richieste ulteriori delle amministrazioni comunali.
L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, nel vietare alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori per l’impianto di reti, esclude ogni altro tipo di onere finanziario comunque denominato. La giurisprudenza richiamata, tra cui la pronuncia della Corte costituzionale n. 47 del 26 marzo 2015, ha qualificato tale divieto come preclusione assoluta e generale, volta a evitare sovrapposizioni sulla libera concorrenza e oneri geograficamente differenziati. Nel caso di specie, la previsione comunale che impone il pagamento di spese di istruttoria e diritti di segreteria contrasta con la norma speciale di settore. Il Collegio perviene quindi all’annullamento parziale del tariffario nella parte in cui prevede tali importi per i procedimenti in esame.
Il secondo motivo è del pari fondato: l’invalidità del tariffario regolamentare determina l’invalidità derivata della nota di regolarizzazione del 21 settembre 2023 e del provvedimento di archiviazione del 9 ottobre 2023. Il ricorso è accolto per i motivi I) e II), restando assorbita la censura sul difetto di trasparenza in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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